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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44913/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 360 c.p.c. e art. 4 della legge n. 260/1958) per aver il giudice omesso di invitare la parte a rinnovare la notifica nei confronti dell'autorità amministrativa effettivamente legittimata passivamente (ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente). Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha seguito il principio secondo cui l'errata identificazione del legittimato passivo in materia di patrocinio a spese dello Stato è una mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260/1958 mediante rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice o mediante costituzione in giudizio dell'Amministrazione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma invocata quale motivo di cassazione per violazione di legge; usata per censurare la decisione che non ha tenuto conto della possibilità di sanare l'irregolarità relativa al soggetto passivo

  • art. 4, legge n. 260 del 25 marzo 1958

    Secondo la Corte l'art. 4 consente la sanabilità dell'errata identificazione del legittimato passivo nel procedimento di patrocinio a spese dello Stato mediante rinnovazione dell'atto o costituzione in giudizio dell'Amministrazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170

    Richiamati nel quadro del procedimento di opposizione alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato come norme di riferimento per il procedimento nel quale è sorto il vizio di identificazione del soggetto passivo

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. 2 civ., n. 12322 del 09/05/2019 (M vs F), Rv. 653811

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

    La Corte ha confermato e dato continuità al principio giurisprudenziale: l'errata indicazione del soggetto passivo nelle cause contro lo Stato è sanabile e non determina l'inammissibilità automatica del ricorso

Massime di principio

  • L'errata individuazione dell'ente statale quale resistente in procedimenti di patrocinio a spese dello Stato costituisce, di norma, una mera irregolarità procedurale e non l'inesistenza del rapporto processuale
  • Tale irregolarità va sanata, ove possibile, mediante rinnovazione della notifica nei confronti dell'autorità effettivamente legittimata o mediante costituzione in giudizio dell'Amministrazione interessata
  • Il giudice che rilevi l'errore dovrebbe invitare la parte a sanare la notifica; l'omissione di tale invito può comportare la pronuncia di annullamento in sede di gravame o impugnazione
  • Se l'Amministrazione erroneamente indicata si costituisce senza eccepire la mancata legittimazione, il vizio può considerarsi sanato
  • In cassazione il vizio di individuazione del resistente può giustificare l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la rimessione degli atti al giudice di merito per consentire le misure riparatorie necessarie
  • Nel valutare l'ammissibilità dei ricorsi relativi al patrocinio a spese dello Stato occorre privilegiare soluzioni che consentano la partecipazione sostanziale delle pubbliche amministrazioni piuttosto che sanzioni formali che escludano la cognizione

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