Cassazione Civile, Ordinanza n. 39970/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da una banca contro il precetto notificatole dalla curatela fallimentare, sul presupposto che il soggetto passivamente obbligato dal titolo giudiziale non fosse la banca intimata ma altra società bancaria successore in un rapporto di cessione di ramo d'azienda. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, escludendo che fosse stata provata l'inclusione del rapporto obbligatorio nella cessione e osservando che non vi fosse giudicato sul punto. Il fallimento ricorre per cassazione con tre motivi: i primi due denunciano la violazione dell'art. 616 c.p.c. perché la sentenza del Tribunale sarebbe stata inappellabile e impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, con conseguente giudicato; il terzo denuncia la violazione degli artt. 615 c.p.c., 2909 c.c. e 58 d.lgs. 385/1993, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare la prova della successione nel rapporto obbligatorio e nell'interpretare il titolo esecutivo senza considerare la documentazione acquisita nel giudizio presupposto. La banca resistente eccepisce però la tardività del ricorso per cassazione, perché la sentenza impugnata era stata notificata via PEC al domiciliatario e al difensore, facendo decorrere il termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito, perché ritiene fondata l'eccezione di tardività del ricorso. Richiama il principio secondo cui, in presenza di domicilio digitale del difensore, la notificazione della sentenza può essere validamente eseguita via PEC e, quando sia idonea a far decorrere il termine breve, rende tardiva l'impugnazione proposta oltre il termine. Nel caso concreto osserva che la notifica telematica della sentenza di appello era rituale e idonea a far decorrere il termine breve, sicché il ricorso è stato proposto oltre termine. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.c.
"nel testo ratione temporis applicabile, secondo comma"
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che la sentenza del Tribunale fosse inappellabile e quindi impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione; la Corte non decide nel merito di tale questione, perché dichiara il ricorso tardivo.
art. 615 c.p.c.
Invocato per censurare l'opposizione esecutiva e la valutazione del titolo esecutivo.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato sul punto della soggettività passiva del titolo.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato per la disciplina della successione nei rapporti bancari a seguito di cessione di azienda o ramo d'azienda.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. in L. n. 114 del 2014
È affermato che, in presenza di domicilio digitale del difensore, la notificazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito.
art. 82 r.d. n. 37 del 1934
È richiamato per chiarire il rapporto tra elezione di domicilio fisico e notificazione presso la cancelleria, ma la Corte precisa che il domicilio digitale non elimina la facoltà di eleggere un domicilio fisico specifico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza di appello effettuata all'indirizzo PEC del difensore costituito è idonea, quando rituale, a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se la parte abbia eletto domicilio fisico in atti.
- L'introduzione del domicilio digitale non elimina la possibilità per la parte di eleggere un domicilio fisico specifico; le due modalità possono concorrere, ma la notifica al domicilio digitale resta valida ai fini della decorrenza del termine breve quando la notifica sia effettuata secondo legge.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve validamente decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- In sede di opposizione esecutiva, le questioni sulla soggettività passiva del titolo e sulla successione nei rapporti obbligatori richiedono l'uso corretto del giudicato e della documentazione del processo presupposto, ma tali questioni restano assorbite se l'impugnazione è tardiva.
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