Cassazione Civile, Ordinanza n. 28885/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale relativo all'assistenza prestata in favore di un assistito, medico convenuto da una paziente per il risarcimento di un danno biologico. Nel determinare il valore della controversia ai fini dei parametri forensi, il professionista sosteneva che dovesse aversi riguardo al petitum del giudizio presupposto, collocabile nello scaglione 52.000-260.000 euro, con conseguente compenso calcolato sui parametri medi e importo complessivo richiesto di euro 19.805,98. Il Tribunale, invece, aveva valorizzato il decisum del giudizio presupposto, pari alla somma effettivamente liquidata alla paziente (euro 8.225,00), applicando lo scaglione 5.200-26.000 euro e liquidando euro 4.835,00 per compensi oltre accessori e spese di lite. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 2233 c.c., 13 L. 247/2012, 4 e 5 D.M. 55/2014 e 111 Cost., sostenendo che il criterio del decisum è previsto per le liquidazioni a carico della parte soccombente, mentre per quelle a carico del cliente l'art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 impone il criterio della domanda; pertanto la liquidazione disposta sarebbe stata illegittima e inferiore ai minimi tabellari applicabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle liquidazioni dei compensi a carico del cliente, il criterio ordinario è quello del valore corrispondente all'entità della domanda, ma il giudice deve verificare se tale domanda sia manifestamente diversa dal valore effettivo della controversia, desumibile anche dall'entità economica dell'interesse sostanziale. In presenza di una evidente sproporzione tra petitum formale e valore effettivo della lite, il giudice può adeguare la liquidazione all'effettiva importanza della prestazione professionale. Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'importo domandato non rappresentasse il valore effettivo della controversia, dato il netto scarto rispetto a quanto poi riconosciuto, e aveva quindi legittimamente usato il diverso valore di riferimento. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
richiamato come parametro generale per la determinazione del compenso del professionista, coordinato con la disciplina speciale dei parametri forensi.
art. 13 L. 247/2012
richiamato come base normativa della liquidazione dei compensi dell'avvocato secondo i parametri.
art. 4 D.M. 55/2014
richiamato tra le disposizioni sui parametri forensi applicabili alla liquidazione del compenso.
art. 5 D.M. 55/2014
comma 1; comma 2; comma 3
il comma 1 regola la liquidazione a carico del soccombente, con riferimento di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice nei giudizi di pagamento di somme; il comma 2 regola la liquidazione a carico del cliente, avendo riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda; tuttavia il giudice deve verificare se la domanda sia manifestamente diversa dal valore effettivo della controversia e, in tal caso, può adeguare la liquidazione all'effettiva importanza della prestazione.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato per il rinvio all'importo ulteriore del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 702 bis c.p.c.
indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado per la domanda di liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso dell'avvocato a carico del cliente, il valore della controversia si individua normalmente con riferimento all'entità della domanda proposta nel giudizio presupposto, ma il giudice deve comunque verificare se quel valore sia manifestamente incongruo rispetto al valore effettivo della lite.
- Se tra petitum formale e concreto interesse sostanziale vi è una evidente sproporzione, il giudice può utilizzare un diverso valore di riferimento, più aderente alla reale importanza economica della prestazione professionale.
- Il criterio del decisum è tipico delle liquidazioni a carico della parte soccombente nei giudizi di pagamento di somme di denaro; non coincide automaticamente con la liquidazione dovuta dal cliente al proprio difensore.
- La determinazione del compenso professionale richiede una valutazione concreta dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle peculiarità del caso, non una applicazione meramente meccanica dello scaglione corrispondente al petitum formale.
- Il sindacato di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivatamente accertato l'inadeguatezza del valore nominale della domanda rispetto al valore effettivo della controversia.
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