Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42578/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che, come giudice dell'appello, aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa deduceva violazione e illogicità della motivazione rispetto all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che, data la misura della pena, la sostituzione doveva essere disposta e che il domicilio indicato (l'abitazione della persona con cui conviveva prima della latitanza) era idoneo; il Tribunale aveva invece ritenuto il domicilio non idoneo perché l'imputato era latitante e quindi privo di stabile convivenza e radicamento sul territorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., perché il ricorso è stato depositato presso cancelleria diversa e pervenuto alla cancelleria competente oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito (notifica 16/06, deposito in altra cancelleria 27/06 e arrivo alla cancelleria competente 30/06, oltre i dieci giorni). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina la sostituzione della custodia in carcere con misure alternative quando la durata della pena impone la sostituzione; il ricorrente sosteneva che la norma imponeva la sostituzione, mentre il Tribunale ha valutato l'idoneità del domicilio indicato.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'appello: il Tribunale ha giudicato in funzione di giudice dell'appello ex art. 310.

  • art. 311, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e le regole sulla presentazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la presentazione oltre il termine e per essere stato depositato inizialmente presso cancelleria diversa.

  • Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167

    Giurisprudenza richiamata secondo cui il ricorso ai sensi dell'art. 311 deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; se presentato altrove, rileva come data utile quella del suo arrivo alla cancelleria competente, gravando il rischio di tardività sul ricorrente.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'assenza di obbligo della cancelleria ricevente di trasmettere l'atto alla cancelleria competente, confermando il rischio a carico del ricorrente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione.

  • art. 165, cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione per il difensore anche per conto del latitante; richiamata in relazione alla notifica dell'ordinanza al difensore.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in tema di valutazione dell'assenza di colpa dell'istante: la Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa, richiamando i principi della sentenza costituzionale.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso avverso ordinanze sono perentori: il ricorso ex art. 311 c.p.p. va proposto entro dieci giorni dall'avviso di deposito e il rispetto del termine è essenziale per l'ammissibilità.
  • Il luogo di deposito conta: se il ricorso è depositato presso una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento, la tempestività si valuta in base alla data di arrivo della domanda alla cancelleria competente; il rischio di tardività grava sul ricorrente.
  • In caso di inammissibilità per tardività si applicano automaticamente le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (spese e somma alla Cassa delle ammende), salvo provare l'assenza di colpa.
  • Quanto al merito delle richieste di sostituzione della custodia (art. 275, comma 2-bis), il giudice valuta l'idoneità del domicilio e gli elementi di fatto che dimostrano convivenza, radicamento e affidabilità della soluzione alternativa; la condizione di latitanza può indebolire la prova della convivenza e del radicamento.
  • Per difendere efficacemente una richiesta di arresti domiciliari in presenza di latitanza passata, è utile produrre documentazione probatoria della convivenza precedente, rapporti familiari e altri elementi che attestino l'idoneità del domicilio e l'attuale disponibilità a rispettare la misura.
  • Quando la motivazione del provvedimento impugnato è apodittica e non affronta le allegazioni difensive rilevanti, il pubblico ministero può chiedere l'annullamento con rinvio; tuttavia, tale valutazione non può essere fatta se il ricorso è inammissibile per questioni procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.