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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22984/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 c.p.p. (ora art. 629-bis), sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che ella fosse venuta a conoscenza del processo a seguito della notifica del verbale di sequestro e, da ciò, aveva desunto una volontaria sottrazione al processo. La questione centrale riguardava se sussistesse o meno una "colpevole" mancata conoscenza del processo, ossia se alla ricorrente potessero essere imputati oneri di diligenza tali da escludere l'incolpevole ignoranza della pendenza del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondati i presupposti giustificativi dell'orientamento della corte territoriale. Ha ricordato la regola secondo cui la rescissione è ammessa soltanto se la mancata conoscenza del processo è incolpevole e ha precisato che, nel caso concreto, mancavano atti processuali idonei a provare che la ricorrente fosse stata messa in condizione di conoscere il procedimento: la difesa in primo grado era stata svolta da difensore d'ufficio (non risultando un rapporto effettivo e continuativo che potesse attestare la conoscenza), la Dedu non era mai stata arrestata e la notifica del provvedimento di convalida del sequestro non era stata effettuata personalmente ma al difensore d'ufficio. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il mero sequestro non equivale a una "vocatio in iudicium". Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    riferimento alla condizione della "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"

    La rescissione del giudicato è ammessa solo se la mancata conoscenza del processo da parte del condannato è incolpevole; se l'imputato era in condizione di conoscere il processo con l'ordinaria diligenza, la richiesta di rescissione va esclusa.

  • art. 625-ter c.p.p. (abrogato, richiamato in giurisprudenza)

    riferimento storico alla "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"

    La giurisprudenza interpretava la precedente norma nel senso che la colpevolezza della mancata conoscenza è esclusa solo se l'imputato non ha avuto concretamente possibilità di sapere del procedimento; atti come elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia, misure precautelari o notifiche personali sono indici della conoscenza.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Citato come esempio di atto notificato che può far desumere la pendenza del processo (avviso di esercizio dell'azione penale), la notifica di taluni atti processuali può dimostrare la possibilità di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 162, co. 4-bis c.p.p. (introdotto legge 23 giugno 2017, n.10)

    Richiamato nella giurisprudenza per il principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare l'effettiva conoscenza del processo; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.

  • art. 37, co. 1 d.lgs. 10.10.2022, n.150 (riforma c.d. Cartabia)

    Ha riformulato disposizioni procedurali ma ha lasciato fermo il principio della necessità dell'incolpevole mancata conoscenza per la rescissione del giudicato.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto a un equo processo; la giurisprudenza italiana valuta l'incolpevolezza dell'ignoranza della pendenza del processo anche alla luce dei principi convenzionali relativi al giusto processo.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per processo celebrato in assenza è ammessa solo se la mancata conoscenza del procedimento è incolpevole: l'onere della prova grava su chi chiede la rescissione.
  • Fanno ritenere la mancata conoscenza non incolpevole atti che pongono l'imputato in condizione di sapere del procedimento, quali elezione di domicilio, nomina di un difensore di fiducia, notifiche personali, arresto o applicazione di misure cautelari.
  • La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente prova di conoscenza: il giudice deve accertare l'effettiva esistenza di un rapporto professionale che dimostri che il difensore ha informato l'imputato o che questi abbia tenuto contatti volontari.
  • La notifica di un provvedimento di sequestro non equivale, di per sé, a una "vocatio in iudicium" e non sempre prova che l'imputato abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo.
  • In situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre elementi che dimostrino l'assenza di contatti e di notifiche personali (es. assenza di notifiche personali, rapporto con il difensore d'ufficio non continuativo) e, per il futuro, garantire l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia con comunicazioni documentate per evitare contestazioni sulla conoscenza del procedimento.

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