Sentenza n. 5871/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione di acquisizione al patrimonio del Comune di Artena trascritta con atto amministrativo al numero di repertorio 809/17 del 2.11.2017, nota di trascrizione reg. gen. 3303, reg. part. n. 2448, non notificata alle parti attuali ricorrenti, ma così come appreso per estratto previa visura Conservatoria RR.II. Uff. prov. di Roma, Uff. terr. di Velletri in data 09.11.2023; nonché di ogni altro atto prodromico alla stessa, antecedente e/o successivo e comunque connesso (ivi compresa l’ordinanza di demolizione, il verbale di inottemperanza e la determina di acquisizione finale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di manufatti abusivi, area di sedime e area pertinenziale, adottata ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale di acquisizione, deducendo un unico motivo articolato in più profili: omessa notificazione dell'ordinanza di demolizione e conseguente invalidità della procedura sanzionatoria e dell'acquisizione; adozione della determinazione senza attendere l'esito di asserite procedure comunali di perimetrazione delle zone abusive, con carenza di istruttoria ed errore manifesto; mancata comunicazione del procedimento sanzionatorio al soggetto residente nell'immobile, titolare delle utenze e delle imposte comunali. Hanno inoltre affermato di avere conosciuto l'acquisizione soltanto nel novembre 2023 mediante visura presso la Conservatoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività e, comunque, respinto nel merito. Il TAR ha rilevato che la determinazione di acquisizione era stata notificata alla proprietaria il 25 gennaio 2018; pertanto, il termine per impugnare era scaduto il 26 marzo 2018, mentre il ricorso è stato notificato il 4 gennaio 2024. Nel merito, il giudice ha accertato documentalmente che l'ordinanza di demolizione era stata notificata alla proprietaria il 30 maggio 2017 e che anche il verbale di inottemperanza era stato notificato il 4 settembre 2017. Ha quindi escluso il vizio derivante dall'omessa notificazione dell'ordine demolitorio. Ha inoltre ritenuto che, una volta accertata l'inottemperanza e verificatosi l'acquisto ope legis dell'opera al patrimonio comunale, il Comune fosse tenuto ad adottare l'atto di acquisizione secondo la scansione procedimentale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, senza dover attendere eventuali procedure di perimetrazione né svolgere valutazioni sulla possibilità o probabilità di recupero urbanistico dell'opera. Infine, ha escluso l'obbligo di notificare l'ordinanza di demolizione e la successiva acquisizione al soggetto residente nell'immobile, ma diverso dal proprietario e dal responsabile dell'abuso, poiché l'art. 31 d.P.R. 380/2001 individua questi ultimi quali destinatari. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, l'acquisizione dell'opera abusiva, dell'area di sedime e dell'area pertinenziale nei limiti di legge consegue ope legis; il Comune è tenuto ad adottare il successivo atto ricognitivo di acquisizione secondo la scansione procedimentale prevista dalla norma.
art. 29 c.p.a.
Concorre a disciplinare il termine per proporre l'azione di annullamento.
art. 41 c.p.a.
Il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla notificazione del provvedimento impugnato; nel caso concreto il termine è scaduto il 26 marzo 2018.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la dichiarazione di irricevibilità del ricorso notificato tardivamente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato alle parti avviso dei profili di irricevibilità rilevati d'ufficio prima della decisione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è stato notificato al proprietario, il termine per impugnarlo decorre da tale notificazione; la successiva conoscenza acquisita mediante visura non riapre il termine già scaduto.
- Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'ordinanza di demolizione deve essere notificata al proprietario e al responsabile dell'abuso; non sussiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo di notificazione a chi occupi o abiti l'immobile senza essere proprietario o responsabile dell'abuso.
- Accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, l'acquisto dell'opera abusiva e dell'area nei limiti previsti dalla legge si verifica ope legis e il Comune deve adottare il conseguente atto di acquisizione secondo la sequenza procedimentale stabilita dal legislatore.
- Nel procedimento di acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune non è tenuto ad attendere eventuali procedure di perimetrazione delle zone abusive né a valutare preventivamente la possibilità o probabilità di recupero e immissione all'urbano dell'opera.
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