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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27653/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottata dal GIP ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e mancanza o apparenza della motivazione. Sostengono che il giudice si è limitato ad un richiamo acritico alle argomentazioni del pubblico ministero e che la motivazione menziona circostanze non attinenti ai fatti denunciati, senza affrontare i punti di dissenso sollevati in sede di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione VI, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, alla luce della disciplina vigente (in particolare la lettura di art. 410-bis cod. proc. pen. dopo la legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione non è lo strumento esperibile dalla persona offesa per contestare l'archiviazione adottata dal GIP in sede di udienza camerale ex art. 411, comma 1-bis; l'impugnabilità mediante ricorso per cassazione è riservata in via ordinaria all'indagato quando sussista un interesse concreto (es. per l'iscrizione nel casellario). Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai danneggiati. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina l'udienza camerale successiva all'opposizione alla richiesta di archiviazione e permette l'adozione dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto; qui è il presupposto procedurale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la pronuncia di archiviazione in relazione a questa causa ha rilievo per la natura decisoria del provvedimento e per i suoi effetti nell'ambito del casellario giudiziale secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui era indagato Paleari Andrea (indicato come contestato nell'atto); funge da riferimento al fatto controverso.

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, questa disciplina ha ridefinito gli esiti decisori e i rimedi contro l'archiviazione, consentendo il reclamo ma escludendo la proponibilità del ricorso per cassazione da parte della persona offesa avverso la decisione sul reclamo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i vizi deducibili in cassazione; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione non può essere usato dalla parte offesa per contestare l'archiviazione con gli stessi vizi elencati in art. 606.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento e alla somma di euro 3.000.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la proponibilità del ricorso per cassazione contro l'archiviazione; la Corte osserva che l'argomento non è pertinente rispetto alla posizione della persona offesa nel caso concreto.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino)

    Le Sezioni unite hanno chiarito che l'archiviazione per particolare tenuità viene iscritta nel casellario giudiziale e che l'abitualità ostativa all'art. 131-bis può desumersi anche da altri fatti della stessa indole, con implicazioni sull'interesse concreto dell'indagato a impugnare.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo)

    Costituisce precedente richiamato dalla Corte sulla limitazione della proponibilità del ricorso per cassazione avverso l'archiviazione e sul suo impiego per censurare soltanto l'abnormità dell'atto.

  • Giurisprudenza recente citata dai ricorrenti (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti)

    Pronuncia che i ricorrenti avevano richiamato per sostenere la proponibilità della cassazione: la Corte rileva che quella sentenza riguarda l'indagato e non la persona offesa, per cui il richiamo non è pertinente.

  • Decisione Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in tema di inammissibilità del ricorso e valutazione della colpa nella proposizione del mezzo impugnatorio; qui utilizzata per escludere responsabilità colposa dei ricorrenti e giustificare comunque la condanna alle spese.

Massime di principio

  • La persona offesa non può, di norma, impugnare con ricorso per cassazione l'archiviazione disposta dal GIP in udienza camerale ex art. 411, comma 1-bis; il rimedio della cassazione è riservato nei limiti e nelle forme previsti per l'indagato.
  • L'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha natura decisionale e può incidere sul casellario giudiziale; tuttavia l'interesse concreto a censurarne l'iscrizione spetta soprattutto all'indagato, non alla persona offesa.
  • Se si ritiene la motivazione insufficiente o apparente, l'opzione corretta per la persona offesa non è necessariamente il ricorso per cassazione: bisogna verificare i rimedi interni previsti (reclamo ove consentito, nuove denunce o elementi probatori, azione civile) o valutare eventuali strumenti straordinari nelle ipotesi previste dalla legge.
  • Per contestare vizi di motivazione o di fatto relativi a un provvedimento di archiviazione, è essenziale individuare il corretto soggetto legittimato e il rimedio procedurale specifico; agire con ricorsi impropri comporta il rischio di inammissibilità e condanna alle spese.
  • In situazioni analoghe è utile documentare puntualmente l'interesse concreto alla rimozione dell'atto (nuove prove, pregiudizi effettivi) e concentrarsi su strumenti che possano incidere sul prosieguo dell'azione penale (istanze al PM, integrazione probatoria) prima di esperire impugnazioni d'alta corte non consentite.

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