Cassazione Penale, Sentenza n. 27653/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottata dal GIP ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e mancanza o apparenza della motivazione. Sostengono che il giudice si è limitato ad un richiamo acritico alle argomentazioni del pubblico ministero e che la motivazione menziona circostanze non attinenti ai fatti denunciati, senza affrontare i punti di dissenso sollevati in sede di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezione VI, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, alla luce della disciplina vigente (in particolare la lettura di art. 410-bis cod. proc. pen. dopo la legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione non è lo strumento esperibile dalla persona offesa per contestare l'archiviazione adottata dal GIP in sede di udienza camerale ex art. 411, comma 1-bis; l'impugnabilità mediante ricorso per cassazione è riservata in via ordinaria all'indagato quando sussista un interesse concreto (es. per l'iscrizione nel casellario). Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai danneggiati. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro tremila.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina l'udienza camerale successiva all'opposizione alla richiesta di archiviazione e permette l'adozione dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto; qui è il presupposto procedurale dell'ordinanza impugnata.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la pronuncia di archiviazione in relazione a questa causa ha rilievo per la natura decisoria del provvedimento e per i suoi effetti nell'ambito del casellario giudiziale secondo la giurisprudenza citata.
art. 393 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato per cui era indagato Paleari Andrea (indicato come contestato nell'atto); funge da riferimento al fatto controverso.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Secondo la Corte, questa disciplina ha ridefinito gli esiti decisori e i rimedi contro l'archiviazione, consentendo il reclamo ma escludendo la proponibilità del ricorso per cassazione da parte della persona offesa avverso la decisione sul reclamo.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i vizi deducibili in cassazione; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione non può essere usato dalla parte offesa per contestare l'archiviazione con gli stessi vizi elencati in art. 606.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento e alla somma di euro 3.000.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la proponibilità del ricorso per cassazione contro l'archiviazione; la Corte osserva che l'argomento non è pertinente rispetto alla posizione della persona offesa nel caso concreto.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino)
Le Sezioni unite hanno chiarito che l'archiviazione per particolare tenuità viene iscritta nel casellario giudiziale e che l'abitualità ostativa all'art. 131-bis può desumersi anche da altri fatti della stessa indole, con implicazioni sull'interesse concreto dell'indagato a impugnare.
Giurisprudenza rilevante (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo)
Costituisce precedente richiamato dalla Corte sulla limitazione della proponibilità del ricorso per cassazione avverso l'archiviazione e sul suo impiego per censurare soltanto l'abnormità dell'atto.
Giurisprudenza recente citata dai ricorrenti (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti)
Pronuncia che i ricorrenti avevano richiamato per sostenere la proponibilità della cassazione: la Corte rileva che quella sentenza riguarda l'indagato e non la persona offesa, per cui il richiamo non è pertinente.
Decisione Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in tema di inammissibilità del ricorso e valutazione della colpa nella proposizione del mezzo impugnatorio; qui utilizzata per escludere responsabilità colposa dei ricorrenti e giustificare comunque la condanna alle spese.
Massime di principio
- La persona offesa non può, di norma, impugnare con ricorso per cassazione l'archiviazione disposta dal GIP in udienza camerale ex art. 411, comma 1-bis; il rimedio della cassazione è riservato nei limiti e nelle forme previsti per l'indagato.
- L'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha natura decisionale e può incidere sul casellario giudiziale; tuttavia l'interesse concreto a censurarne l'iscrizione spetta soprattutto all'indagato, non alla persona offesa.
- Se si ritiene la motivazione insufficiente o apparente, l'opzione corretta per la persona offesa non è necessariamente il ricorso per cassazione: bisogna verificare i rimedi interni previsti (reclamo ove consentito, nuove denunce o elementi probatori, azione civile) o valutare eventuali strumenti straordinari nelle ipotesi previste dalla legge.
- Per contestare vizi di motivazione o di fatto relativi a un provvedimento di archiviazione, è essenziale individuare il corretto soggetto legittimato e il rimedio procedurale specifico; agire con ricorsi impropri comporta il rischio di inammissibilità e condanna alle spese.
- In situazioni analoghe è utile documentare puntualmente l'interesse concreto alla rimozione dell'atto (nuove prove, pregiudizi effettivi) e concentrarsi su strumenti che possano incidere sul prosieguo dell'azione penale (istanze al PM, integrazione probatoria) prima di esperire impugnazioni d'alta corte non consentite.
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