Sentenza del 26/02/2020 n. 642 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - accertamento sintetico - redditometro - prova contraria del contribuente - scudo fiscale - è adeguato - recupero di maggiore imposta - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento sintetico (redditometro) volto a recuperare maggiore imposta IRPEF per un periodo d'imposta ritenuto incongruente rispetto al tenore di vita e ai consumi. Il contribuente ha opposto prova contraria, dimostrando che in un periodo di imposta successivo aveva fatto emergere provviste finanziarie detenute all'estero avvalendosi del cosiddetto scudo fiscale
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non è possibile procedere con un accertamento di tipo sintetico nei confronti del contribuente quando quest'ultimo, in un periodo successivo a quelli oggetto di accertamento, si sia avvalso dello scudo fiscale e abbia fatto emergere provviste finanziarie detenute all'estero. La disponibilità di tali somme può giustificare un tenore di vita e consumi superiori rispetto a quanto risulti dal reddito dichiarato nei periodi esaminati, con conseguente annullamento dell'accertamento e impossibilità di recuperare la maggiore imposta richiesta dall'Amministrazione
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico)
L'accertamento sintetico trova fondamento nella valutazione del tenore di vita e dei consumi rispetto al reddito dichiarato; tuttavia la possibilità di documentare la disponibilità di risorse lecite, anche tramite rientro di capitali dall'estero, può efficacemente ricondurre il maggior tenore di vita a fonti non imponibili per i periodi contestati
Norme sul cosiddetto "scudo fiscale" (misure per il rientro dei capitali detenuti all'estero)
La emersione delle provviste mediante lo scudo fiscale costituisce, ai fini probatori, una fonte lecita di risorse che può giustificare consumi e tenore di vita superiori rispetto al reddito dichiarato nei precedenti periodi d'imposta
Massime di principio
- Il contribuente può efficacemente opporre prova contraria all'accertamento sintetico dimostrando l'esistenza di risorse lecite che giustificano il tenore di vita contestato
- L'emersione di capitali all'estero tramite lo scudo fiscale, anche se avvenuta in un periodo successivo, può essere considerata prova della disponibilità di somme capaci di spiegare consumi riferiti a periodi precedenti
- L'Amministrazione finanziaria non può basare l'accertamento sintetico unicamente sul disallineamento tra consumi/tenore di vita e redditi dichiarati quando sussistono fonti alternative di reddito o mezzi finanziari documentati
- È fondamentale valutare temporalmente la disponibilità effettiva delle somme: l'elemento decisivo è se le provviste fossero effettivamente alla disposizione del contribuente nei periodi contestati o se la loro emersione dimostra comunque una fonte lecita utile a ricostruire i consumi
- Il contribuente deve documentare adeguatamente l'origine e la disponibilità delle somme emerse (atti di scudo, flussi bancari, documentazione probatoria) per neutralizzare l'accertamento sintetico
- L'Amministrazione dovrebbe approfondire, prima di formalizzare l'accertamento sintetico, la reale origine delle risorse dichiarate tramite scudo e la loro idoneità a giustificare il tenore di vita contestato
- La decisione non esclude scenari opposti: se emergessero prove che le somme emerse tramite scudo derivano da redditi occultati nei periodi contestati, l'accertamento e il recupero delle imposte potrebbero restare possibili
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