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Direttiva 2013/10

Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013 , che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina europea sugli aerosol per allinearne l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008, che ha sostituito la precedente normativa UE su classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele. Introduce riferimenti espressi alle definizioni di "sostanza" e "miscela", nuove indicazioni obbligatorie in etichetta e specifiche differenziazioni tra aerosol contenenti una sostanza e quelli contenenti miscele. Prevede inoltre un regime transitorio per evitare la rietichettatura immediata dei prodotti già immessi sul mercato, e fissa termini distinti di applicazione per gli Stati membri.

Modifica la direttiva 75/324/CEE sugli aerosol per adeguare le regole di etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele.

Ambito di applicazione

Si applica ai generatori aerosol disciplinati dalla direttiva 75/324/CEE, con particolare rilievo per quelli contenenti una sostanza e quelli contenenti miscele. Incide sulle prescrizioni di etichettatura e sulle condizioni di immissione sul mercato nell'Unione; prevede regole transitorie specifiche per gli aerosol contenenti miscele già etichettati e immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015. Sono richiamati i casi di piccoli aerosol con capacità massima pari o inferiore a 150 ml, per i quali alcune diciture possono essere apposte sull'etichetta anziché sul recipiente.

Direttiva 2013/10/UE: etichettatura degli aerosol e coordinamento con il regolamento CLP

La direttiva interviene sulla direttiva 75/324/CEE sugli aerosol per adeguare le prescrizioni di etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008, che armonizza a livello UE classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. L'intervento nasce dall'esigenza di sostituire i riferimenti alla precedente disciplina sulle sostanze pericolose e sui preparati pericolosi, assicurando coerenza normativa e una transizione graduale per gli operatori.

Obiettivo e logica dell'intervento

La direttiva mira a mantenere un livello uniforme di sicurezza nell'etichettatura dei generatori aerosol, distinguendo in modo più netto tra prodotti contenenti una sostanza e prodotti contenenti miscele. Il coordinamento con il regolamento (CE) n. 1272/2008 è centrale: la direttiva non crea un sistema autonomo, ma aggiorna la disciplina settoriale degli aerosol per farla funzionare in parallelo con il regime generale CLP.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i generatori aerosol già disciplinati dalla direttiva 75/324/CEE. Il testo distingue espressamente:

  • i generatori aerosol contenenti una sostanza;
  • i generatori aerosol contenenti miscele.

Rilevano inoltre i casi di aerosol di piccole dimensioni, con capacità massima pari o inferiore a 150 ml, per i quali alcune indicazioni possono essere apposte sull'etichetta quando non sia possibile inserirle sul recipiente. La direttiva disciplina anche la circolazione sul mercato degli aerosol già etichettati prima del 1° giugno 2015, limitatamente ai prodotti contenenti miscele.

Definizioni e coordinamento con il regolamento (CE) n. 1272/2008

Nell'allegato della direttiva 75/324/CEE vengono introdotte le definizioni di:

  • "sostanza", rinviando all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • "miscela", rinviando all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Questo rinvio assicura l'allineamento terminologico con il sistema europeo di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

Nuovi obblighi di etichettatura

La parte più rilevante della direttiva è la riscrittura delle regole di etichettatura. Su ogni generatore aerosol devono figurare, in modo visibile, leggibile e indelebile, le indicazioni richieste dalla disciplina aggiornata.

In via generale, per qualunque contenuto, devono comparire:

  • l'indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato";
  • i consigli di prudenza P210 e P251, richiamati dall'allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • il consiglio di prudenza P410 + P412, richiamato dall'allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del medesimo regolamento;
  • il consiglio di prudenza P102, se l'aerosol è un prodotto di consumo;
  • ulteriori precauzioni d'impiego per informare i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se esistono istruzioni d'uso separate, tali precauzioni devono esservi riportate.

In funzione della classificazione dell'aerosol, devono inoltre comparire:

  • per aerosol "non infiammabili", l'avvertenza "Attenzione";
  • per aerosol "infiammabili", l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta previsti per gli "Aerosol infiammabili di categoria 2" ai sensi dell'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • per aerosol "estremamente infiammabili", l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta previsti per gli "Aerosol infiammabili di categoria 1" ai sensi della medesima tabella.

Requisito tecnico sul volume della fase liquida

Resta fermo il requisito secondo cui, a 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90% della capacità netta del generatore aerosol. La disposizione mantiene quindi un presidio tecnico di sicurezza già presente nella disciplina settoriale.

Disposizioni transitorie

La direttiva prevede un regime transitorio specifico per gli aerosol contenenti miscele, con l'obiettivo di evitare costi e oneri inutili alle imprese.

In particolare:

  • i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati secondo le nuove regole già prima del 1° giugno 2015;
  • per i generatori aerosol contenenti miscele immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vi è obbligo di rietichettatura fino al 1° giugno 2017.

La disciplina transitoria è espressamente formulata in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva modificata.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 19 marzo 2014, comunicandole senza indugio alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Le date di applicazione sono differenziate:

  • dal 19 giugno 2013 per i generatori aerosol contenenti una sostanza;
  • dal 1° giugno 2015 per i generatori aerosol contenenti miscele.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Rilievi pratici per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la gestione della conformità di prodotto, della documentazione tecnica e dell'etichettatura degli aerosol immessi sul mercato UE. Occorre distinguere attentamente tra sostanze e miscele, verificare la corretta applicazione dei pittogrammi e delle frasi/consigli di prudenza del regolamento (CE) n. 1272/2008 e considerare il regime transitorio per evitare rietichettature anticipate dei prodotti già commercializzati.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle regole di etichettatura

Modifica l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 75/324/CEE precisando che, fatte salve le regole del regolamento (CE) n. 1272/2008, sul generatore aerosol o sulla relativa etichetta devono figurare, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le indicazioni previste dalla direttiva. Per i recipienti di piccole dimensioni, con capacità massima pari o inferiore a 150 ml, è ammessa l'apposizione delle diciture sull'etichetta quando non sia possibile riportarle direttamente sul recipiente.

Definizioni di sostanza e miscela

Inserisce nell'allegato le definizioni di "sostanza" e "miscela" rinviando rispettivamente all'articolo 2, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La modifica serve a coordinare la disciplina degli aerosol con la nuova terminologia del regolamento CLP.

Contenuto minimo dell'etichetta

Sostituisce i punti 2.2-2.4 dell'allegato con un elenco aggiornato di indicazioni obbligatorie. Per ogni generatore aerosol sono richiesti l'indicazione di pericolo H229 ("Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato"), i consigli di prudenza P210, P251 e P410 + P412 del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché P102 se il prodotto è di consumo, oltre alle ulteriori precauzioni d'impiego. In base alla classificazione di infiammabilità, l'etichetta deve riportare l'avvertenza "Attenzione" e, per gli aerosol infiammabili o estremamente infiammabili, gli ulteriori elementi previsti per gli aerosol infiammabili di categoria 2 o 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Requisito tecnico sul volume della fase liquida

Conferma che, a 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90% della capacità netta del generatore aerosol.

Regime transitorio per aerosol contenenti miscele

Consente, in deroga alle regole ordinarie, che i generatori aerosol contenenti miscele possano essere etichettati conformemente alle nuove disposizioni prima del 1° giugno 2015. Inoltre, per quelli contenenti miscele e immessi sul mercato prima di tale data, non opera l'obbligo di rietichettatura fino al 1° giugno 2017.

Recepimento e date di applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 19 marzo 2014 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le nuove disposizioni si applicano dal 19 giugno 2013 per i generatori aerosol contenenti una sostanza e dal 1° giugno 2015 per quelli contenenti miscele. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei prodottisostanze chimicheetichettaturamercato internoprotezione dei consumatori

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