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Sentenza

Sentenza n. 960/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata quale titolo esecutivo, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme risarcitorie, spese legali e spese di CTU

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che il Ministero della Salute non aveva dato esecuzione, nonostante la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, a una sentenza del Tribunale civile di Bari che aveva riconosciuto il nesso causale tra un'infezione da HCV contratta mediante emotrasfusioni infette e il decesso del dante causa, condannando il Ministero al pagamento di somme a titolo di danno iure hereditatis e iure proprio, oltre interessi, spese legali e spese di CTU. È stata inoltre richiesta l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato e costituiva titolo per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre verificato che il Ministero non aveva eseguito alcuna statuizione della sentenza e che era decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare piena esecuzione al giudicato, mediante il pagamento della sorte capitale e degli accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e attribuendogli il compito di porre in essere anche gli atti contabili di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti anche in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili e dei ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie statali. Il compenso del commissario non è stato riconosciuto, in quanto ricompreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza civile passata in giudicato costituisce titolo per proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicarla.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Disciplina il termine concesso alle amministrazioni pubbliche per adempiere alle obbligazioni pecuniarie; il suo decorso è stato ritenuto integrato nel caso concreto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Il compenso per il commissario ad acta non è dovuto quando l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, consente al creditore di proporre l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale pagamento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria deve porre in essere, ove necessario, anche gli atti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'inadempimento, ma richiede una valutazione giudiziale dei relativi presupposti, che possono essere esclusi anche in relazione alla natura pecuniaria dell'obbligazione e alle circostanze concrete dell'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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