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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15127/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Ancona (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con pena di 3 anni e 8 mesi, multa e misura di sicurezza dell'espulsione). Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla "pericolosità sociale" quale presupposto dell'espulsione, lamentando che il GIP non ha adeguatamente valutato il reddito prodotto dalla società di cui il ricorrente è titolare e ha formulato in termini generici l'affermazione di inserimento nei circuiti del narcotraffico; (2) manifesta illogicità e carenza della motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sentenza non motiverebbe adeguatamente la qualificazione penale contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati e/o non rientranti nei limiti di impugnazione consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il GIP abbia motivato adeguatamente la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 133 c.p., considerando la consistente quantità di stupefacente (8.647 dosi di eroina), l'assenza di reddito da lavoro non documentato nonostante la titolarità di una società e la permanenza sul territorio per vivere dei proventi illeciti; pertanto l'espulsione operata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 è risultata congruamente motivata. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato che il sindacato sulla qualificazione giuridica in sede di patteggiamento è ammesso in cassazione solo per "errore manifesto" (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e che il ricorrente non ha indicato una diversa qualificazione né ha dimostrato che quella adottata fosse manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale, al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento (pena, multa ed espulsione) rimane operativa.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi di tale articolo per l'accordo sulle pene.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che sanziona i reati in materia di stupefacenti; il fatto per cui l'imputato è stato condannato rientra in tale normativa (detenzione/traffico di sostanze stupefacenti).

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'espulsione dello straniero a pena espiata come misura di sicurezza; la Corte ha richiamato che l'applicazione in sede di patteggiamento richiede un previo e motivato accertamento della pericolosità sociale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e parametri per valutare la pericolosità sociale; il GIP ha utilizzato i parametri di questo articolo per motivare l'esigenza dell'espulsione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento, consentendo il gravame per errore manifesto di qualificazione giuridica; la Corte ha escluso che nel caso concreto sussistesse un tale errore manifesto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione e la loro valutazione in sede di cassazione per vizio di motivazione nelle sentenze ordinarie; richiamata per indicare la disciplina generale del sindacato sulla motivazione quando il patteggiamento non abbia compreso la misura di sicurezza nell'accordo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per le spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende anche quando non si ritiene che il ricorso sia stato presentato con colpa grave; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in via equitativa.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (convertito)

    Richiamato in ordine alla trattazione scritta del giudizio di cassazione (disciplina procedurale sulla modalità di trattazione a trattazione scritta).

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento che preveda l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990, il giudice di merito deve motivare specificamente e concretamente la sussistenza della "pericolosità sociale" dell'imputato, facendo riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; senza adeguata motivazione l'espulsione non può essere disposta.
  • La mera titolarità di una società o la presenza di un rapporto formale di lavoro non esclude automaticamente l'applicazione dell'espulsione se manca una prova di reddito legittimo e vi sono elementi concreti (es. ingente quantità di stupefacente) che indicano un inserimento stabile nel traffico di stupefacenti.
  • Il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica nelle sentenze di patteggiamento è molto limitato: la cassazione può censurare la qualificazione solo per "errore manifesto", ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto all'imputazione senza margini di opinabilità.
  • I vizi di motivazione delle sentenze di patteggiamento sono valutabili in cassazione nei limiti stabiliti dalla legge; qualora la misura di sicurezza non sia frutto dell'accordo tra le parti, il vizio di motivazione può essere dedotto secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, nei casi previsti e secondo i criteri equitativi, può essere disposta la corresponsione di una somma alla cassa delle ammende anche se non si riscontra una colpa grave nella proposizione del ricorso.

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