Ordinanza n. 168/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza contingibile e urgente di sgombero del Comune di Crotone n.174 del 4 luglio 2025; - di tutti gli atti prodromici e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione alla fase di merito. La reiezione è motivata sia dalla necessità di un approfondimento delle questioni incompatibile con la cognizione cautelare, sia dall'assenza di prova di un pregiudizio effettivo, essendo il periculum in mora soltanto genericamente allegato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente di sgombero del Comune di Crotone n. 174 del 4 luglio 2025, nonché atti prodromici e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza contingibile e urgente di sgombero adottata dal Comune di Crotone, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate necessitino di un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e ha inoltre rilevato che il pregiudizio allegato ai fini del periculum in mora era generico e non effettivamente dimostrato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per la mancata dimostrazione di un pregiudizio effettivo e per la necessità di ulteriori approfondimenti incompatibili con la fase cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio dedotto ai fini del periculum in mora sia soltanto generico e non sia dimostrata la sua effettiva e concreta sussistenza.
- Quando le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione propria della fase cautelare, il giudice può riservare ogni ulteriore valutazione al giudizio di merito e respingere la domanda di sospensione.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia.
Come è indicizzato
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