Ordinanza n. 19/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit A) mit Bezug auf den einleitenden Rekurs: - der Maßnahme der Stadtgemeinde Bruneck, Protokollnummer 0030940, Protokoll- und Zustellungsdatum 23.4.2025 zur Beschwerde der Rekursstellerin gegen die Beibehaltung der Bushaltestelle für den Linienbus-Überlandverkehr in der Michael-Pacher-Straße in Bruneck; - aller damit verbundenen, vorausgegangenen oder nachfolgenden Maßnahmen, insbesondere des Beschlusses des Gemeindeausschusses der Stadtgemeinde Bruneck vom 7.4.2025, dessen genauer Inhalt der Rekursstellerin derzeit unbekannt ist und von der Verwaltung nicht zugänglich gemacht worden ist; - jedes anderen, derzeit inhaltlich und in der Zeiterlassung unbekannten Verwaltungsaktes, der in kausalem oder funktionalem Zusammenhang mit der angefochtenen Maßnahme steht und die rechtliche Position der Beschwerdeführerin beeinträchtigt. B) mit Bezug auf die zusätzlichen Gründe vom 26.11.2025 - der Maßnahme der Stadtgemeinde Bruneck – Ortspolizei Bruneck vom 19.9.2025 (Prot. Nr.: 0049742), mit welcher die Gemeinde auf Anordnung des Verwaltungsgerichtes vom 22.7.2025 Nr. 83, den Antrag der Rekursstellerin auf Prüfung der Rechtmäßigkeit der Haltestelle und auf Ergreifung von Maßnahmen zur Wahrung der betrieblichen Interessen der Kunstweberei, im Lichte der im Rekurs vorgebrachten Anfechtungsgründe, neuerlich geprüft hat.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale del 23 aprile 2025 sulla permanenza della fermata degli autobus di linea extraurbana in via Michael-Pacher a Brunico e successivo atto della polizia locale del 19 settembre 2025
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la decisione comunale di mantenere una fermata di autobus situata davanti all'accesso principale ai parcheggi e allo stabilimento, lamentando che la fermata sarebbe utilizzata anche da linee extraurbane senza adeguamenti infrastrutturali e autorizzazioni sufficienti. Ha dedotto l'incremento progressivo del traffico, fino a oltre 170 autobus giornalieri secondo la prospettazione iniziale, con code, intralci alla circolazione, difficoltà di accesso ai parcheggi aziendali e interferenze con la pista ciclabile. Ha chiesto la verifica della legittimità della fermata alla luce delle prescrizioni tecniche e di sicurezza e l'adozione di misure idonee a garantire l'accesso e la fruizione dei parcheggi da parte di clienti e fornitori. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo atto della Polizia locale del 19 settembre 2025, adottato in seguito a un precedente ordine istruttorio del giudice, con cui il Comune aveva riesaminato l'istanza dell'impresa alla luce dei motivi di ricorso. Dagli atti risultavano, secondo il Collegio, rilevanti incertezze e possibili contraddizioni: l'aumento nel tempo del numero di autobus, la particolare intensità di utilizzo della fermata, il contrasto con le direttive provinciali riferito dall'Ufficio competente e l'esistenza di soluzioni alternative. Il Comune sosteneva invece che la fermata fosse stata autorizzata circa vent'anni prima per il servizio di linea, senza successiva trasformazione sostanziale o mutamento di destinazione, che fosse costituita da due piazzole di sosta e che rispettasse le prescrizioni giuridiche e tecniche di sicurezza.
La decisione
Il giudice non ha definito nel merito le domande di annullamento. Ritenendo non sufficientemente chiariti gli elementi fattuali e documentali rilevanti, ha disposto un'attività istruttoria ai sensi degli artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a., mediante acquisizione di documenti e informazioni dall'amministrazione provinciale competente per la mobilità, con richiamo agli artt. 210 e 213 c.p.c. Il Direttore della Ripartizione mobilità della Provincia autonoma di Bolzano, direttamente o tramite gli uffici competenti, dovrà trasmettere entro cinquanta giorni la misura con cui la fermata fu originariamente autorizzata; la documentazione relativa alle verifiche di conformità giuridica e tecnico-sicurezza; chiarire la tipologia della fermata, la lunghezza originaria e attuale dell'area di sosta, il numero di autobus allora e oggi serviti, l'eventuale autorizzazione successiva per le linee extraurbane, i presupposti per l'ampliamento dell'area di fermata, le differenze tecniche tra fermate di autobus urbani ed extraurbani, il rispetto delle prescrizioni vigenti, incluse quelle relative alle persone con disabilità, le ragioni obiettive eventualmente ostative alla riduzione del numero di autobus e ogni ulteriore informazione utile. La trattazione nel merito è stata rinviata all'udienza del 10 giugno 2026. Nessuna decisione definitiva sull'illegittimità degli atti impugnati o sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'acquisizione di documenti e informazioni utili alla decisione, anche mediante gli strumenti previsti dal codice di procedura civile.
art. 64, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria disposta dal Collegio.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per l'ordine di esibizione di documenti da parte di una parte o di un terzo.
art. 213 c.p.c.
Richiamato per l'acquisizione di informazioni mediante richiesta di ufficio alla pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando dagli atti emergono contraddizioni o lacune su circostanze tecniche e amministrative decisive per valutare la legittimità di un provvedimento, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione di documenti e informazioni prima di decidere nel merito.
- L'istruttoria può riguardare sia il titolo originario che legittima l'assetto contestato sia le successive modifiche fattuali o funzionali, comprese l'estensione dell'utilizzo, l'incremento dell'utenza e l'eventuale destinazione a servizi differenti.
- Nelle controversie relative alla conformità tecnica e alla sicurezza di infrastrutture destinate al trasporto pubblico, possono essere richieste all'amministrazione competente informazioni puntuali sulla tipologia dell'opera, sulle prescrizioni applicabili, sulle verifiche effettuate e sull'accessibilità per le persone con disabilità.
- La trattazione della causa può essere rinviata quando l'accertamento dei fatti necessari per la decisione richiede documentazione e informazioni che non risultano sufficientemente comprovate dagli atti già acquisiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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