Cassazione Civile, Ordinanza n. 36217/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha rideterminato la rendita di un immobile sito in Roma, collocato in una microzona interessata da revisione massiva dei valori catastali ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. La società destinataria dell'atto ha impugnato l'avviso sostenendo che fosse carente di motivazione. La CTR ha accolto l'appello della contribuente ritenendo insufficiente la motivazione perché non teneva conto, in concreto, della collocazione nella microzona e delle caratteristiche dell'immobile. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e delle norme tecniche catastali, sostenendo che, nel caso di riclassamento diffuso per microzone anomale, fosse sufficiente il richiamo al significativo scostamento tra valori di mercato e catastali e ai provvedimenti presupposti, senza necessità di indicare ulteriori elementi intrinseci del singolo immobile. La Corte ha però confermato che, anche nei riclassamenti massivi ex comma 335, la motivazione deve consentire di comprendere le concrete ragioni del nuovo classamento e gli elementi specifici della microzona e dell'unità immobiliare che hanno inciso sulla rendita; non basta il solo richiamo al dato statistico generale. Ha inoltre valorizzato l'accertamento del giudice di merito secondo cui l'atto non considerava particolarità dell'immobile risultanti da mappa catastale e fotografie, incidenti sulla classe e sulla rendita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha confermato il principio secondo cui il riclassamento catastale effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 deve essere adeguatamente e specificamente motivato, con indicazione non solo del presupposto normativo e del significativo scostamento dei valori di microzona, ma anche degli elementi concreti, riferiti al contesto urbano, ambientale ed alle caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, che hanno determinato il diverso classamento. È stata quindi confermata la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione; le spese sono state compensate in considerazione della peculiarità della controversia e della formazione progressiva della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004 n. 311
consente la revisione del classamento per microzone con significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, ma richiede un provvedimento motivato in modo rigoroso e riferito al singolo immobile.
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
impone che gli atti tributari indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
richiama l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche al classamento catastale.
art. 61 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
indicato come base normativa della funzione di classamento delle unità immobiliari ordinarie.
art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
definisce i criteri del classamento, distinguendo categoria e classe e imponendo la considerazione della qualità urbana, ambientale ed edilizia.
art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004 n. 311
richiamato come fonte del procedimento che precede la revisione massiva delle microzone e l'attivazione dei controlli amministrativi.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996 n. 662
citato nel richiamo giurisprudenziale quale ipotesi diversa di riclassificazione con specifici oneri motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato in cassazione per falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione non può limitarsi al richiamo del significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma deve rendere conoscibili le concrete ragioni del nuovo classamento del singolo immobile.
- L'obbligo motivazionale va assolto ex ante, nell'atto impositivo, e non può essere integrato successivamente in giudizio dall'Amministrazione.
- La motivazione è sufficiente solo se consente al contribuente di comprendere e contestare efficacemente i presupposti del riclassamento, delimitando anche l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
- Anche nell'ambito di operazioni di riclassificazione diffuse o massive, il provvedimento deve essere ancorato a elementi specifici del contesto urbano, ambientale ed edilizio, non essendo sufficiente una motivazione standardizzata.
- Nel classamento catastale la classe non dipende solo dal fattore posizionale della microzona, ma anche dalle caratteristiche edilizie della singola unità e del fabbricato; la loro mancata considerazione può integrare difetto di motivazione.
- La possibilità per il contribuente di difendersi nel processo non sana una motivazione originariamente insufficiente dell'atto tributario.
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