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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26124/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di opposizione allo stato passivo in cui il ricorrente chiedeva, in relazione a contratti di compravendita immobiliare del 2003 e del 2009 e a un preliminare del 29 ottobre 2005, l'accertamento: del diritto di uso perpetuo di spazi destinati a parcheggio posti nel sottosuolo dell'edificio; dell'obbligo del curatore di trasferire tali beni; in subordine, del trasferimento in applicazione dell'art. 72, comma 8, l.fall. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo assorbente lo scioglimento del curatore dai rapporti invocati. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e vizio motivazionale, sostenendo che i contratti del 2003 e 2009 non contenessero un preliminare e che il tribunale avesse male interpretato la volontà contrattuale; 2) vizio motivazionale e falsa applicazione dell'art. 72 l.fall., deducendo che lo scioglimento dai contratti preliminari non poteva desumersi dalla mera presa d'atto del giudice delegato, ma richiedeva una manifestazione diretta del curatore a tutte le parti; 3) ulteriore violazione e vizio motivazionale sull'art. 72, comma 8, l.fall., contestando che lo scioglimento del preliminare del 2005 potesse derivare dal silenzio del curatore rispetto alla messa in mora; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul capo relativo al diritto reale di uso perpetuo dei posti auto come pertinenze delle unità immobiliari cedute.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre i motivi erano formulati in modo non conforme agli oneri di specificità e autosufficienza richiesti per il ricorso per cassazione. In particolare, la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, per censurarla, occorre indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e il modo della violazione; ha inoltre ricordato che il sindacato sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al minimo costituzionale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la scelta del curatore tra scioglimento e subentro nel contratto pendente può avvenire anche tacitamente o per fatti concludenti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la doglianza di omessa pronuncia non chiariva adeguatamente il contenuto della domanda non esaminata né la sua causa petendi nel giudizio di opposizione; la Corte ha anche osservato che, una volta accertato lo scioglimento dei contratti del 2003 e del 2009, veniva meno la base della pretesa reale sui posti auto. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72 l.fall.

    la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto pendente può essere esercitata anche tacitamente o per fatti concludenti; lo scioglimento può incidere anche sulle obbligazioni preliminari ricondotte ai contratti di compravendita richiamati nella decisione di merito

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se indica specificamente le regole ermeneutiche violate e il modo della violazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale o dei fatti di causa

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, affetta da contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile

  • artt. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento di discussione processuale e la decisività del fatto

  • art. 112 c.p.c.

    la censura per omessa pronuncia richiede specificità sul contenuto della domanda e sulla sua causa petendi effettivamente introdotte nel giudizio

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione della lettura del ricorrente a quella del giudice di merito, senza specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo o al difetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La scelta del curatore fallimentare tra scioglimento e prosecuzione del contratto pendente può risultare anche da comportamenti concludenti o da una manifestazione tacita di volontà, senza necessità di una formula espressa diretta a tutte le controparti.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il petitum e la causa petendi della domanda asseritamente trascurata e non chiarisce come essa fosse stata effettivamente devoluta al giudice.
  • Quando la pretesa del creditore o dell'acquirente si fonda su un contratto ritenuto sciolto dal curatore, l'accertamento dello scioglimento è logicamente assorbente rispetto alle domande che presuppongono la persistenza del vincolo o dell'effetto traslativo/obbligatorio invocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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