Cassazione Civile, Ordinanza n. 30334/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza di una creditrice commerciale, fondata su vaglia cambiari emessi dalla debitrice in sostituzione di assegni postdatati rimasti insoluti e relativi a forniture di cemento, interessi e spese. La corte territoriale aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall., ritenendo provato, in via incidentale, il credito dell’istante e non dimostrato il pagamento da parte della debitrice. In cassazione la società fallita ha denunciato violazione degli artt. 6 l.fall., 1988 e 2697 c.c., oltre all'art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972, e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che: dal 2014 le forniture sarebbero state sempre precedute da bonifici anticipati, sicché non vi sarebbero stati debiti pregressi; i pagamenti effettuati sarebbero stati imputati a fatture contestate e contenenti causali incomprensibili o non dovute, con addebito di spese e IVA non spettante; la creditrice avrebbe di fatto riconosciuto che i vaglia coprivano solo oneri e spese, non un effettivo credito da forniture. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe escluso la legittimazione attiva della creditrice o, comunque, avrebbe ridotto il credito sotto la soglia di fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, nella parte di violazione di legge, era formulato in modo generico e non specifico ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., limitandosi a una mera affermazione di errata applicazione delle norme invocate senza una critica puntuale della ratio decidendi. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva esaminato i fatti dedotti, valorizzando i vaglia cambiari emessi dalla debitrice, la mancata prova del pagamento e il riconoscimento di un debito emerso nell’opposizione a precetto; la censura tendeva dunque a un inammissibile riesame del merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
L’istanza di fallimento proposta dal creditore non richiede un accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice ai fini della legittimazione dell’istante.
art. 18 l.fall.
È il rimedio esperibile avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qui utilizzato mediante reclamo alla corte d’appello.
art. 1988 c.c.
La Corte richiama l’astrazione processuale dei titoli di credito e l’onere del debitore di provare l’avvenuto pagamento del credito cartolare.
art. 2697 c.c.
L’onere di dimostrare l’insussistenza del rapporto sottostante e/o l’avvenuto pagamento grava sulla parte che lo eccepisce.
art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972
È richiamato dalla ricorrente per contestare l’imponibilità di spese e oneri accessori, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale della decisione impugnata; la mera asserzione di erronea applicazione di legge integra un non motivo e comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare il credito del ricorrente può essere valutato solo incidenter tantum: non è necessario un accertamento definitivo o l’esecutività del titolo, ma è sufficiente che il giudice verifichi la legittimazione dell’istante sulla base di elementi idonei.
- Quando il credito azionato è documentato da titoli di credito emessi dal debitore, opera l’astrazione cartolare: spetta al debitore allegare e provare il pagamento o l’inesistenza del rapporto causale, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la generica denuncia di violazione di legge, priva di una critica argomentata alle ragioni della decisione, è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito quando la sentenza abbia già esaminato i fatti decisivi dedotti dalla parte e li abbia apprezzati in modo coerente.
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