Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere ritenendo: (i) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali registrate tramite trojan sul cellulare dell'indagato Carlo Esposito per omissione del relativo riferimento nel decreto di proroga del 14/09/2021; (ii) la illegittimità della ritenuta gravità indiziaria ex art. 74 DPR n. 309/1990, con la tesi che i reati ex art. 73 DPR 309/1990 sarebbero assorbiti nell'associazione per delinquere; (iii) l'erronea identificazione di Ciro Marsicano nelle intercettazioni (soprannome "zio Ciro" diffuso) e insufficiente valore probatorio del riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: (1) il primo motivo è stato ritenuto generico perché non indicava quali specifiche intercettazioni ambientali fossero inutilizzabili né dimostrava l'incidenza della loro esclusione sulla prova di resistenza, anche alla luce della presenza di intercettazioni telefoniche e tramite trojan ritenute lecite; (2) il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca e contrasta con la giurisprudenza consolidata secondo cui reati diversi (anche di traffico di stupefacenti) possono concorrere con l'associazione per delinquere; (3) il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. perché proponeva una rivalutazione di merito delle fonti di prova; la Corte ha inoltre confermato che il giudice può fondare l'identificazione sulle dichiarazioni della polizia giudiziaria e su elementi circostanziali senza che sia sempre necessaria una perizia fonica. Condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla contestazione di associazione di tipo mafioso; la decisione non entra nel merito della qualificazione ma conferma che la motivazione del riesame è stata adeguata rispetto alle imputazioni contestate
artt. 73-74 d.P.R. n. 309/1990
Art. 73 (illecito penale relativo agli stupefacenti) e art. 74 (gravità indiziaria): la Corte ha ritenuto infondata la tesi che i singoli reati ex art. 73 siano automaticamente 'assorbiti' nell'associazione, richiamando la giurisprudenza che ammette la concorrenza fra associazione e reati specifici
art. 267 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulle intercettazioni: la Corte ha ritenuto la censura generica perché mancava l'indicazione delle singole prove inutilizzabili e della loro incidenza sul complesso probatorio
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere la censura che implichi la rivalutazione del merito: la Corte ha motivato che alcune doglianze prospettavano una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità
art. 23, comma 8 del D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (modalità di trattazione), senza incidenza sul merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha determinato equitativamente 3.000 euro
Massime di principio
- Chi contesta l'inutilizzabilità di intercettazioni deve indicare precisamente quali conversazioni sono affette dal vizio e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sulla 'prova di resistenza'; altrimenti il motivo è generico e inammissibile
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito o proporre letture alternative degli elementi di fatto: i motivi che mirano a rivalutare le fonti probatorie sono improcedibili per ricorso per cassazione
- L'identificazione di interlocutori nelle intercettazioni può essere fondata sulle dichiarazioni della polizia giudiziaria e su elementi circostanziali: chi contesta deve allegare elementi oggettivi contrari per mettere in dubbio tale riconoscimento
- La presenza di diverse tipologie di intercettazioni (telefoniche, ambientali, trojan) può rendere irrilevante l'eventuale inutilizzabilità di singole acquisizioni se le residue risultanze sono sufficienti a mantenere la gravità indiziaria
- Le censure sulla gravità indiziaria devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e rispettare l'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla possibile concorrenza tra associazione e reati specifici
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