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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere ritenendo: (i) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali registrate tramite trojan sul cellulare dell'indagato Carlo Esposito per omissione del relativo riferimento nel decreto di proroga del 14/09/2021; (ii) la illegittimità della ritenuta gravità indiziaria ex art. 74 DPR n. 309/1990, con la tesi che i reati ex art. 73 DPR 309/1990 sarebbero assorbiti nell'associazione per delinquere; (iii) l'erronea identificazione di Ciro Marsicano nelle intercettazioni (soprannome "zio Ciro" diffuso) e insufficiente valore probatorio del riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: (1) il primo motivo è stato ritenuto generico perché non indicava quali specifiche intercettazioni ambientali fossero inutilizzabili né dimostrava l'incidenza della loro esclusione sulla prova di resistenza, anche alla luce della presenza di intercettazioni telefoniche e tramite trojan ritenute lecite; (2) il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca e contrasta con la giurisprudenza consolidata secondo cui reati diversi (anche di traffico di stupefacenti) possono concorrere con l'associazione per delinquere; (3) il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. perché proponeva una rivalutazione di merito delle fonti di prova; la Corte ha inoltre confermato che il giudice può fondare l'identificazione sulle dichiarazioni della polizia giudiziaria e su elementi circostanziali senza che sia sempre necessaria una perizia fonica. Condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla contestazione di associazione di tipo mafioso; la decisione non entra nel merito della qualificazione ma conferma che la motivazione del riesame è stata adeguata rispetto alle imputazioni contestate

  • artt. 73-74 d.P.R. n. 309/1990

    Art. 73 (illecito penale relativo agli stupefacenti) e art. 74 (gravità indiziaria): la Corte ha ritenuto infondata la tesi che i singoli reati ex art. 73 siano automaticamente 'assorbiti' nell'associazione, richiamando la giurisprudenza che ammette la concorrenza fra associazione e reati specifici

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sulle intercettazioni: la Corte ha ritenuto la censura generica perché mancava l'indicazione delle singole prove inutilizzabili e della loro incidenza sul complesso probatorio

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere la censura che implichi la rivalutazione del merito: la Corte ha motivato che alcune doglianze prospettavano una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità

  • art. 23, comma 8 del D.L. n.137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (modalità di trattazione), senza incidenza sul merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha determinato equitativamente 3.000 euro

Massime di principio

  • Chi contesta l'inutilizzabilità di intercettazioni deve indicare precisamente quali conversazioni sono affette dal vizio e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sulla 'prova di resistenza'; altrimenti il motivo è generico e inammissibile
  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito o proporre letture alternative degli elementi di fatto: i motivi che mirano a rivalutare le fonti probatorie sono improcedibili per ricorso per cassazione
  • L'identificazione di interlocutori nelle intercettazioni può essere fondata sulle dichiarazioni della polizia giudiziaria e su elementi circostanziali: chi contesta deve allegare elementi oggettivi contrari per mettere in dubbio tale riconoscimento
  • La presenza di diverse tipologie di intercettazioni (telefoniche, ambientali, trojan) può rendere irrilevante l'eventuale inutilizzabilità di singole acquisizioni se le residue risultanze sono sufficienti a mantenere la gravità indiziaria
  • Le censure sulla gravità indiziaria devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e rispettare l'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla possibile concorrenza tra associazione e reati specifici

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