Sentenza n. 450/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-, notificato mediante provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore del Servizio Contenzioso e Affari legali presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato ha rigettato l’istanza del ricorrente avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n.-OMISSIS-R.G.N.R. Procura della Repubblica - Tribunale di Catania; - nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale archiviato per infondatezza della notizia di reato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale nel quale era stato indagato, insieme ad altri soggetti, per falsità ideologica in atti pubblici e certificati, in relazione al reperimento di un certificato attestante la positività al Covid-19, asseritamente per evitare l’obbligo vaccinale previsto per il personale della Polizia di Stato. Il procedimento si era concluso con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il ricorrente ha dedotto: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, sostenendo che la condotta fosse connessa all’idoneità al servizio e all’adempimento dei doveri istituzionali durante la pandemia; b) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento, valorizzando una circolare ministeriale sulle procedure vaccinali e l’art. 8 d.P.R. n. 782/1985. Il Ministero ha sostenuto che mancassero sia il nesso tra la condotta e i fini istituzionali sia l’immedesimazione organica, trattandosi di una condotta privata volta a evitare la vaccinazione obbligatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori. Il Collegio ha chiarito che l’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997 richiede, per il rimborso delle spese legali, sia un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente, sia una connessione qualificata tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali; occorre un nesso di strumentalità, tale per cui il dipendente non avrebbe potuto adempiere ai propri compiti senza compiere il fatto contestato. La norma, incidendo sulla spesa pubblica, è di carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente. Nel caso concreto, la sottoposizione all’esame clinico e il reperimento del certificato di positività sono stati qualificati come condotte private, assunte uti cives per perseguire l’interesse personale a sottrarsi all’obbligo vaccinale, solo occasionalmente collegate alla successiva ripresa del servizio. La condotta non era quindi riferibile all’amministrazione né strettamente strumentale all’adempimento dei doveri istituzionali. La circolare ministeriale attuativa dell’obbligo vaccinale non poteva costituire la base giuridica per qualificare come istituzionale la condotta contestata. Il TAR ha inoltre ritenuto corretta l’istruttoria e adeguata la motivazione del diniego. Ha precisato che il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante quanto alla congruità del quantum, mentre, se richiesto dall’amministrazione sull’an del rimborso, ha natura facoltativa e non vincolante.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
La norma richiede, ai fini dell’an del rimborso, un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità e una connessione qualificata, stretta e strumentale tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. La disciplina è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato utilizzato per la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rimborso.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone l’obbligo di motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato.
artt. 3 e 97 Cost.
Invocati dal ricorrente in relazione alla disciplina del rimborso e ai vizi dedotti, ma ritenuti non violati.
d.l. n. 172/2021
Ha esteso l’obbligo vaccinale, tra gli altri, al personale della Polizia di Stato; il TAR ha ritenuto che tale obbligo non rendesse istituzionale la condotta privata diretta a sottrarsi alla vaccinazione.
art. 8 d.P.R. n. 782/1985
Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura dispositiva della circolare ministeriale; il richiamo è stato ritenuto inconferente.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997, non è sufficiente che il procedimento penale sia stato archiviato o definito senza responsabilità: la condotta oggetto dell’accertamento deve essere strettamente connessa all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali.
- La connessione richiesta dall’art. 18 d.l. n. 67/1997 implica un nesso di strumentalità, tale per cui il dipendente non avrebbe potuto adempiere ai propri compiti senza compiere il fatto o l’atto contestato.
- La condotta del dipendente pubblico non rientra nell’ambito funzionale dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 quando sia posta in essere per ragioni personali, anche se durante o in occasione del servizio, oppure quando sia potenzialmente confliggente con gli interessi dell’amministrazione.
- La disciplina del rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici, in quanto incidente sulla spesa pubblica, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente; essa tutela il dipendente costretto a difendersi per fatti propriamente funzionali, non chi sia coinvolto in vicende giudiziarie solo occasionalmente collegate al servizio.
- Il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante sulla congruità del quantum del rimborso; se acquisito dall’amministrazione sull’an del rimborso, ha invece natura facoltativa e non vincolante, pur potendo essere recepito in ragione della competenza tecnica dell’organo consultivo.
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