Sentenza n. 315/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Udine nr. prot. 10581/2025 di foglio di via obbligatorio dal Comune di Latisana, reso il 17 giugno 2025 e notificato all'interessato il 23 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Latisana per la durata di un anno, adottato dal Questore di Udine ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato l'erroneo inquadramento nella categoria di pericolosità generica prevista dall'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, poiché il provvedimento indicava la lettera b), relativa a chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ma descriveva la condotta propria della lettera c), concernente chi, sulla base di elementi di fatto, è dedito alla commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contestando la generica ricostruzione dell'episodio verificatosi presso il pronto soccorso di Latisana il 21 gennaio 2025, l'omessa precisa individuazione della condotta individuale e l'insufficiente valutazione dei precedenti penali e di polizia, risalenti in parte a circa un decennio prima, nonché l'assenza di una motivazione concreta sull'attualità della pericolosità sociale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità, per omessa ponderazione delle esigenze familiari e lavorative connesse alla presenza nel Comune di Latisana.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, per difetto di istruttoria e di motivazione, e ha annullato il foglio di via. Ha escluso che l'indicazione della lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 determinasse autonomamente l'illegittimità dell'atto, qualificandola come refuso emendabile mediante interpretazione complessiva, poiché la descrizione testuale della condotta corrispondeva inequivocabilmente alla lettera c). Ha invece rilevato che il provvedimento ricostruiva in modo generico l'episodio del 21 gennaio 2025, senza chiarire il ruolo concreto del destinatario e lasciando ambiguo se gli fosse stato attribuito anche il danneggiamento, risultante invece ascritto a un altro soggetto. Ha inoltre ritenuto incompleta la ricostruzione dei precedenti penali e delle relative vicende giudiziarie, che erano stati dettagliati soltanto nella memoria difensiva dell'Amministrazione e non nell'atto impugnato. La motivazione non esplicitava né gli aggiornati esiti giudiziari e la loro rilevanza, né il nesso tra i precedenti e l'attualità della pericolosità sociale, né le ragioni per cui il singolo episodio consentisse di ravvisare reiterazione e assiduità nella commissione di reati. Il giudice ha precisato che l'annullamento dipende esclusivamente dai vizi istruttori e motivazionali e non esclude la sussistenza dei presupposti di fatto né il potere del Questore di rinnovare la valutazione e adottare, ove ne ricorrano i presupposti, un nuovo provvedimento conforme ai criteri indicati. Il secondo motivo, relativo all'art. 8 CEDU e alla proporzionalità, è stato assorbito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Il testo distingue le categorie di pericolosità generica di cui alle lettere b) e c).
L'amministrazione deve indicare correttamente la specifica categoria di pericolosità generica alla quale riconduce il destinatario e illustrare i fatti che ne giustificano l'appartenenza.
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio presuppone la riconducibilità del soggetto a una categoria dell'art. 1 e l'attuale pericolosità per la sicurezza pubblica.
I due requisiti sono concorrenti; la prognosi di pericolosità deve fondarsi su comportamenti concreti e attuali e non su richiami generici a sospetti o a condanne risalenti.
art. 8 CEDU
La censura di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare è stata assorbita e non decisa nel merito.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio richiede la concorrente sussistenza della riconducibilità del destinatario a una delle categorie di pericolosità generica tipizzate dall'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e di un'attuale pericolosità per la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 2; l'appartenenza a una categoria non coincide automaticamente con la prognosi di pericolosità.
- Nel provvedimento di foglio di via devono essere indicati con chiarezza la specifica categoria di pericolosità, le circostanze di fatto che fondano la riconducibilità, i precedenti penali e di polizia con i relativi aggiornati esiti e la loro rilevanza, nonché le ulteriori ragioni concrete, effettive e attuali della prognosi di pericolosità.
- La motivazione del foglio di via deve individuare con precisione la condotta individualmente ascrivibile al destinatario; è illegittimo l'atto che descriva genericamente l'azione di più persone senza chiarire il ruolo del singolo, soprattutto quando una delle condotte contestate risulti riferibile a un soggetto diverso.
- I precedenti penali e di polizia non possono essere valorizzati mediante un richiamo incompleto o generico: la loro esplicitazione nell'atto è necessaria sia per dimostrare che l'amministrazione abbia valutato consapevolmente l'intero percorso del destinatario, sia per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La prognosi di pericolosità sociale deve spiegare il nesso tra i singoli episodi e la loro idoneità a dimostrare una reiterata e non occasionale inclinazione alla commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica; la mera trasposizione di atti di polizia non sostituisce un'autonoma valutazione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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