Cassazione Penale, Sentenza n. 34014/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 6 maggio 2026 della Corte di appello di Torino, che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Savona dell’11 ottobre 1999, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2005, con cui era stato condannato per concorso in concussione. La richiesta di revisione si fondava sulle dichiarazioni raccolte il 12 marzo 2025 da una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, all’epoca dei fatti collaboratrice del settore accertamenti e contenzioso. Il ricorrente sosteneva che tali dichiarazioni fossero prove nuove rilevanti per la ricostruzione dei poteri concretamente esercitabili nell’attività di verifica, delle date e modalità dei fatti contestati e della sua presenza presso la sede sottoposta a verifica. Deduceva inoltre che la teste potesse fornire elementi sulla possibilità di svolgere verifiche contemporanee, sul prospettato ricorso a un accertamento induttivo come mezzo di pressione, sulle consegne di tangenti e sulla documentazione necessaria. Richiamava anche l’assoluzione relativa a un distinto episodio concernente una pescheria, la condotta che avrebbe tenuto nei confronti del correo, la parziale ritrattazione di un commercialista e il contesto in cui i fatti sarebbero avvenuti. Con un ulteriore motivo lamentava che il mancato rinvenimento del fascicolo processuale non potesse pregiudicarlo e chiedeva l’acquisizione delle testimonianze della funzionaria e di un’altra persona informata sui fatti. La Corte territoriale aveva giudicato le dichiarazioni generiche e strutturalmente inidonee a costituire prova nuova, anche in considerazione della solidità del quadro probatorio della condanna.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva applicato una regola non pertinente, escludendo in via strutturale che le dichiarazioni potessero costituire prova nuova perché dirette, secondo la sua valutazione, a ottenere una diversa lettura delle prove già esaminate. Invece, la novità va valutata considerando se la prova introduca la rappresentazione di un fatto potenzialmente idoneo a vincere la resistenza del giudicato; solo dopo tale verifica il giudice deve esaminarne precisione, attendibilità e concreta incidenza sul giudizio di colpevolezza. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se le dichiarazioni costituiscano prova nuova e se, da sole o insieme alle prove già acquisite, siano idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La sentenza non decide la fondatezza nel merito della revisione né modifica la condanna definitiva.
Norme richiamate
art. 630, lett. c), c.p.p.
Dunque per prove nuove — rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue nel processo di cognizione, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.
La nozione di prova nuova ai fini della revisione comprende le prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna e anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, oppure acquisite ma non valutate neppure implicitamente, salvo quelle dichiarate inammissibili o superflue nel giudizio di cognizione.
art. 391-bis c.p.p.
Alla stregua di tali coordinate, le dichiarazioni acquisite il 12 marzo 2025, ai sensi degli artt. 391-bis e 393-ter cod. proc. pen., da Daniela Losno - all'epoca dei fatti funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Albenga e collaboratrice della Sezione accertamenti alle persone fisiche e contenzioso-, in tesi rilevanti ai fini della individuazione del tempus commissi delicti e dei poteri del funzionario Vinci, devono essere valutate, in fase rescindente, in funzione della loro idoneità a ribaltare il costrutto accusatorio quale fonte di prova nuova e, solo una volta concluso tale apprezzamento, il giudice della fase rescindente potrà esaminarne la precisione e determinatezza nonché la concreta incidenza sulle risultanze di prova poste a fondamento del giudizio di colpevolezza.
Le dichiarazioni raccolte mediante investigazioni difensive devono essere valutate nella fase rescindente dapprima per stabilire se siano una fonte di prova nuova idonea a incidere sul costrutto accusatorio; precisione, determinatezza e incidenza concreta vanno esaminate successivamente.
art. 393-ter c.p.p.
Alla stregua di tali coordinate, le dichiarazioni acquisite il 12 marzo 2025, ai sensi degli artt. 391-bis e 393-ter cod. proc. pen., da Daniela Losno - all'epoca dei fatti funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Albenga e collaboratrice della Sezione accertamenti alle persone fisiche e contenzioso-, in tesi rilevanti ai fini della individuazione del tempus commissi delicti e dei poteri del funzionario Vinci, devono essere valutate, in fase rescindente, in funzione della loro idoneità a ribaltare il costrutto accusatorio quale fonte di prova nuova e, solo una volta concluso tale apprezzamento, il giudice della fase rescindente potrà esaminarne la precisione e determinatezza nonché la concreta incidenza sulle risultanze di prova poste a fondamento del giudizio di colpevolezza.
Le dichiarazioni raccolte mediante investigazioni difensive devono essere valutate nella fase rescindente dapprima per stabilire se siano una fonte di prova nuova idonea a incidere sul costrutto accusatorio; precisione, determinatezza e incidenza concreta vanno esaminate successivamente.
art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio a diversa Corte di appello, tenuto conto che, in tema di revisione, la regola di cui all'art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., secondo cui il rinvio deve essere disposto ad altra Sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento impugnato, si riferisce solo al caso in cui la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso contro la sentenza in materia di revisione e non anche al caso, come quello in esame, in cui l'annullamento abbia riguardato l'ordinanza in materia di revisione.
La regola che dispone il rinvio a una diversa sezione della stessa Corte che ha emesso il provvedimento impugnato riguarda l’annullamento della sentenza in materia di revisione, non l’annullamento di un’ordinanza resa in tale materia.
art. 11 c.p.p.
La Corte di appello di Milano, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., tenuto conto delle ragioni dell'annullamento, delle prospettazioni svolte con la richiesta di revisione e del contenuto delle dichiarazioni della Losno, dovrà, pertanto, verificare se tale dichiarazioni costituiscono prova nuova e valutare se tali dichiarazioni, da sole o unitamente a quelle già acquisite, siano idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato.
Nel caso concreto, il giudice di rinvio è individuato nella Corte di appello di Milano in applicazione del criterio di competenza richiamato dall’art. 11 c.p.p.
art. 4, comma 2, Protocollo n. 7 CEDU
L'approdo della giurisprudenza interna si trova in piena armonia con l'interpretazione che la Corte Edu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mente del quale la regola del ne bis in idem, sancita dal comma 1, non impedisce la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.
Il divieto di un secondo giudizio non impedisce la riapertura del processo, secondo la legge e la procedura dello Stato, quando fatti o elementi nuovi oppure un vizio fondamentale della procedura precedente avrebbero potuto influire sull’esito.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 630, lett. c), c.p.p., sono prove nuove non soltanto quelle sopravvenute alla condanna definitiva o scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite e non valutate neppure implicitamente, salvo quelle dichiarate inammissibili o superflue nel giudizio di cognizione.
- La valutazione preliminare della prova dedotta in una richiesta di revisione deve stabilire se essa introduca la rappresentazione di un fatto potenzialmente idoneo a vincere la resistenza del giudicato. Non è corretto escluderne in astratto la novità soltanto perché la prova potrebbe incidere sulla valutazione del materiale probatorio già esaminato.
- Una volta verificato che la prova è nuova, il giudice della fase rescindente deve valutarne precisione e determinatezza e la concreta capacità, da sola o insieme alle prove già acquisite, di incidere sul giudizio di colpevolezza.
- La regola dell’art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p. sul rinvio a un’altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento impugnato si riferisce all’annullamento della sentenza in materia di revisione, non all’annullamento dell’ordinanza in materia di revisione.
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