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Sentenza

Sentenza n. 11271/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - n. 4626/2025 pubblicata del 15/4/2025;

Giustizia amministrativa202602879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 4626/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 4626/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero all’erogazione di euro 500,00 per ciascuna annualità, per complessivi euro 2.000,00. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Ha accertato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per le quattro annualità indicate, per l’importo complessivo di euro 2.000,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Collegio non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fonte della Carta elettronica del docente riconosciuta alla ricorrente dal giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il suo decorso infruttuoso ha consentito la proposizione dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di un obbligo puntualmente imposto da una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’adempimento entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e, nel caso concreto, a una richiesta della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora non è automatica: il giudice può ritenere non sussistenti, allo stato, i relativi presupposti e riservarne l’applicazione a una fase successiva di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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