Sentenza del 20/12/2018 n. 2936 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Studio di settore - attività antieconomica - margini di ricarico anomali - attendibilità dello strumento - consegue. Attività di ristorazione - minor livello di ricavi - gestione da parte di personale asiatico - giustificazione - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’attendibilità dello studio di settore e del maggior reddito presunto, sostenendo che il minor livello di ricavi fosse giustificato dalla localizzazione periferica dell’esercizio e dalla presunta riluttanza della clientela a rivolgersi a personale di origine asiatica. L’Amministrazione, invece, riteneva significativo il dato risultante dallo studio di settore, anche alla luce dei margini di ricarico ritenuti assolutamente anomali e di una gestione complessivamente antieconomica.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. Lo studio di settore è stato ritenuto attendibile perché corroborato da elementi oggettivi, in particolare dalla gestione antieconomica e dai margini di ricarico anomali. La localizzazione periferica e la presenza di personale asiatico non sono state considerate, da sole, ragioni sufficienti a giustificare i ricavi inferiori a quelli stimati. Ne consegue la conferma dell’accertamento basato sullo studio di settore.
Massime di principio
- Uno studio di settore può essere considerato attendibile quando non opera isolatamente, ma trova riscontro in ulteriori elementi oggettivi, come margini di ricarico anomali, risultati incompatibili con una gestione economicamente razionale o complessiva antieconomicità dell’attività.
- La mera contestazione dello studio di settore o la semplice allegazione di condizioni locali sfavorevoli non è sufficiente: il contribuente deve fornire una spiegazione concreta, documentata e coerente con i dati economici dell’impresa.
- La localizzazione periferica di un esercizio può incidere sui ricavi, ma deve essere dimostrata nella sua effettiva incidenza e non può giustificare automaticamente scostamenti rilevanti rispetto ai ricavi stimati.
- Argomentazioni basate sull’origine del personale o su presunte preferenze della clientela sono inidonee se non supportate da elementi verificabili e specifici; inoltre, non possono sostituire la prova economica dell’effettiva causa dei minori ricavi.
- In presenza di una gestione apparentemente antieconomica, spetta al contribuente chiarire in modo analitico come l’attività possa essere stata mantenuta e quali circostanze abbiano determinato i margini ridotti o le perdite dichiarate.
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