Sentenza n. 434/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura di Parma aveva respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2015. Ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS, l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato l’attualità del pericolo di abuso delle armi, l’esito favorevole del procedimento penale, il decorso di circa sette anni dall’adozione del divieto e la propria condotta irreprensibile successiva ai fatti. Ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui non sarebbero intervenute positive sopravvenienze idonee a modificare il quadro indiziario originario, sostenendo che proprio il comportamento corretto tenuto nel tempo avrebbe dovuto essere considerato tale. Infine, ha dedotto che il divieto, incidendo sulla libertà personale, non potrebbe avere efficacia permanente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il potere prefettizio ex art. 39 TULPS come discrezionale, cautelare e preventivo, finalizzato a impedire l’abuso delle armi sulla base di una prognosi probabilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di un accertamento penale definitivo. L’Amministrazione può valutare il fatto storico nella sua obiettiva dimensione, anche quando il procedimento penale si sia concluso con depenalizzazione o estinzione del reato, purché il fatto sia utilizzato per formulare una concreta prognosi di inaffidabilità. Il decorso del tempo non determina automaticamente la revoca del divieto, ma impone una rivalutazione dell’attualità del rischio e una motivazione particolarmente pregnante in caso di conferma. Nel caso concreto, la Prefettura aveva rinnovato l’istruttoria acquisendo il parere della Questura e aveva motivato il diniego valorizzando la gravità della condotta, consistita nello sparare con una carabina contro l’autovettura del soggetto che si stava allontanando dopo un tentativo di rapina, in assenza di una situazione di pericolo imminente e di legittima difesa. Secondo il TAR, tale condotta costituiva già un concreto abuso dell’arma e continuava a sostenere la prognosi di inaffidabilità, sicché né l’esito penale favorevole, né il decorso del tempo, né la dedotta buona condotta successiva erano sufficienti a escludere il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La disposizione attribuisce al Prefetto un potere discrezionale di natura cautelare e preventiva, esercitabile quando, sulla base di elementi concreti, il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi.
art. 11 TULPS
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
L’art. 11 individua ipotesi di diniego vincolato delle autorizzazioni di polizia, distinte dalle ipotesi discrezionali richiamate dal secondo comma e dagli artt. 39 e 43 TULPS.
art. 43 TULPS
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
La disposizione consente all’autorità di valutare discrezionalmente la buona condotta e l’affidabilità del richiedente, anche ai fini del giudizio sul rischio di abuso delle armi.
art. 42 TULPS
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
La disposizione è richiamata per delineare il quadro generale delle autorizzazioni di polizia relative al porto d’armi e la natura non assoluta dell’interesse del privato al loro conseguimento o mantenimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente per tutelarne i diritti e la dignità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una prognosi concreta di inaffidabilità formulata secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, senza necessità di una condanna penale definitiva.
- Nel valutare la capacità di abuso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare il fatto storico nella sua obiettiva dimensione, anche quando il procedimento penale si sia concluso con depenalizzazione, non luogo a procedere o estinzione del reato, purché il fatto sia posto a fondamento di una motivata prognosi di inaffidabilità.
- Il decorso del tempo non determina automaticamente la revoca del divieto di detenzione di armi, ma impone all’Amministrazione di rivalutare l’attualità del rischio; in caso di conferma della misura, la motivazione deve confrontarsi specificamente con il tempo trascorso e con le eventuali sopravvenienze favorevoli.
- La buona condotta successiva e l’assenza di ulteriori fatti negativi non comportano automaticamente la revoca del divieto, dovendo essere valutate insieme alla gravità e al significato prognostico della condotta originaria.
- Una condotta consistente nello sparare contro il veicolo di una persona che si sta allontanando, in assenza di pericolo imminente e di legittima difesa, può integrare un concreto abuso dell’arma e sostenere, anche a distanza di anni, la prognosi di persistente inaffidabilità.
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