Sentenza n. 432/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990 e l'eccesso di potere, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione del reato commesso dalla moglie convivente, elemento posto a fondamento della prognosi di inaffidabilità. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., il difetto di motivazione e la manifesta illogicità, sostenendo che il divieto fosse fondato esclusivamente sulla condanna della moglie e non su una concreta valutazione della propria personalità, nonostante fosse incensurato e privo di precedenti penali. Con il terzo ha lamentato la violazione dei principi di ragionevole durata del procedimento, certezza del diritto e tempus regit actum, in ragione della notifica del provvedimento il 12 febbraio 2024, circa tre anni dopo la proposta della Questura del 2021.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto i poteri vincolati dell'autorità di pubblica sicurezza dai poteri discrezionali previsti, tra l'altro, dall'art. 39 T.U.L.P.S. Il divieto di detenzione può essere adottato quando, sulla base di una valutazione prognostica concreta e secondo il criterio del più probabile che non, emerga il rischio di abuso delle armi. Tale valutazione deve considerare elementi soggettivi relativi alla personalità e alla condotta del richiedente, nonché elementi oggettivi e fatti storici anche privi di attuale rilievo penale. Il giudice ha ritenuto legittimo valorizzare il rapporto stabile di coniugio e convivenza con una persona condannata per avere aiutato un familiare pluripregiudicato a sottrarsi all'esecuzione della pena, poiché tale rapporto rendeva le armi potenzialmente accessibili alla convivente e fondava una prognosi di inaffidabilità. L'estinzione del reato della moglie non è stata ritenuta decisiva: la valutazione amministrativa preventiva è autonoma da quella penale e può fondarsi sulla materialità del fatto storico, anche dopo l'estinzione del reato o la riabilitazione. Per tale ragione è stata superata anche la censura relativa all'acquisizione d'ufficio del provvedimento ex art. 18, comma 2, l. 241/1990. Quanto al ritardo, il procedimento era stato avviato il 16 aprile 2021, l'avvio era stato notificato il 27 aprile 2021 e il decreto era stato adottato il 28 febbraio 2023 e trasmesso per la notifica nella stessa data; il ricorrente era quindi stato posto in condizione di conoscere tempestivamente l'esito. In ogni caso, il ritardo procedimentale non determina la consumazione del potere né l'illegittimità dell'atto tardivo, potendo eventualmente fondare una pretesa risarcitoria se ne ricorrono i presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La norma attribuisce alla Prefettura un potere discrezionale e preventivo, esercitabile quando una valutazione prognostica concreta, fondata sul criterio del più probabile che non, evidenzi il rischio di abuso delle armi.
art. 11 T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna ... e a chi non può provare la sua buona condotta.
La disposizione distingue ipotesi di diniego vincolato e ipotesi di valutazione discrezionale dell'affidabilità e della buona condotta.
art. 43 T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
La norma consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità del titolare o richiedente, autonoma rispetto alla sola esistenza di condanne ostative.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
La censura relativa all'acquisizione d'ufficio del provvedimento penale è stata ritenuta superata, poiché l'estinzione del reato non escludeva la rilevanza del fatto storico ai fini della prognosi amministrativa di rischio.
art. 390 c.p.
La condanna della convivente per avere aiutato un familiare pluripregiudicato a sottrarsi all'esecuzione della pena è stata considerata elemento storico idoneo a fondare, insieme al rapporto di convivenza, la prognosi di inaffidabilità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. costituisce esercizio di un potere discrezionale e preventivo, legittimo quando l'Amministrazione formuli una prognosi concreta di possibile abuso, secondo il criterio del più probabile che non.
- La prognosi di inaffidabilità in materia di armi deve essere fondata su una valutazione ex ante di elementi soggettivi relativi alla personalità, allo stile e alla condotta di vita dell'interessato, nonché di elementi oggettivi e fatti storici apprezzabili, anche se privi di attuale rilievo penale.
- Il divieto di detenzione può essere legittimamente adottato anche in assenza di condotte direttamente imputabili al titolare delle armi quando un stabile rapporto di coniugio o convivenza renda le armi concretamente accessibili a un soggetto convivente nei cui confronti sussistano ragioni di inaffidabilità.
- Nella valutazione amministrativa preventiva sulla detenzione di armi, l'estinzione del reato o la riabilitazione non eliminano necessariamente la rilevanza del fatto storico sottostante, poiché l'Amministrazione persegue finalità preventive autonome rispetto alla repressione penale.
- Il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo non determina, di per sé, la consumazione del potere amministrativo né l'illegittimità del provvedimento tardivo; può eventualmente fondare rimedi contro il ritardo, incluso il risarcimento, se ne ricorrono i presupposti.
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