Sentenza n. 431/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Piacenza ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013, diretto a prevenire ulteriori condotte di violenza verbale, psicologica o fisica nei confronti della moglie e dei figli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento chiedendone l’annullamento e, inizialmente, la sospensione cautelare, alla quale ha poi rinunciato. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alle persone indicate nel provvedimento come vittime delle condotte di violenza. Il ricorrente ha contestato l’eccezione, sostenendo che tali soggetti non fossero controinteressati e che, pertanto, non fosse necessaria la notificazione nei loro confronti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., rilevando che il ricorso era stato notificato soltanto all’Amministrazione emanante e non alle persone individuate nel provvedimento di ammonimento come vittime delle condotte contestate. Il Collegio ha ritenuto tali persone controinteressate, facilmente e immediatamente individuabili dall’atto impugnato. La qualificazione deriva dalla funzione cautelare e preventiva dell’ammonimento, volto a impedire la reiterazione degli atti persecutori e a prevenire conseguenze irreparabili per le vittime. Tale qualità sussiste anche se la vittima non ha presentato una specifica istanza al Questore, poiché detta istanza non costituisce presupposto necessario per l’adozione della misura di prevenzione. Il merito delle censure rivolte contro l’ammonimento non è stato esaminato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato, oltre che all’amministrazione emanante, ai controinteressati individuabili dall’atto; l’omessa notificazione determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere (...) all’ammonimento dell’autore del fatto.
La disposizione attribuisce al Questore un potere di prevenzione, esercitabile anche in assenza di querela e senza che la vittima debba aver presentato una specifica istanza; il provvedimento tutela le persone esposte a violenza domestica o atti persecutori.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
Le relative disposizioni si applicano all’ammonimento per violenza domestica in quanto compatibili, secondo il rinvio operato dall’art. 3 del d.l. 93/2013.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento di un ammonimento del Questore adottato per prevenire condotte di stalking o di violenza domestica, la vittima indicata nel provvedimento è un controinteressato, poiché l’eventuale annullamento della misura incide sulla protezione preventiva accordatale.
- Quando il provvedimento di ammonimento identifica nominativamente o comunque individua immediatamente le vittime delle condotte contestate, il ricorso deve essere notificato anche a tali soggetti ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; la mancata notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La qualità di controinteressata della vittima di stalking o violenza domestica non dipende dalla presentazione di una specifica istanza al Questore, non essendo tale istanza un presupposto necessario per l’adozione dell’ammonimento.
- L’ammonimento del Questore ha funzione cautelare e preventiva: è diretto a impedire la reiterazione delle condotte persecutorie o violente e a prevenire il verificarsi di conseguenze irreparabili per le vittime.
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