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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del bando di gara relativo alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, pubblicato in data 17 Aprile 2026, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi il disciplinare di gara e i relativi allegati.

Giustizia amministrativa202600228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di gara e relativi atti della procedura aperta sotto soglia per l'affidamento quinquennale del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione di tutela animale)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione, pur non avendo partecipato alla gara, ha impugnato il bando deducendo l'illegittimità del criterio del massimo ribasso percentuale applicato a un servizio di custodia e cura di animali. Ha contestato, in particolare, la violazione dell'art. 108, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023, che impone per i servizi ad alta intensità di manodopera l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo; la violazione della normativa regionale sull'affidamento dei servizi di mantenimento e ricovero dei cani; l'apparenza e l'inidoneità delle clausole del disciplinare che richiamavano obiettivi ed elementi qualitativi senza stabilire criteri di valutazione o ponderazioni; la contraddittorietà intrinseca della lex specialis; nonché la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, poiché il disciplinare prevedeva l'inserimento dell'offerta economica nella medesima busta. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'associazione, in ragione della mancata partecipazione alla procedura.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione processuale dell'associazione quale ente esponenziale di interessi diffusi, ritenendo integrati il collegamento teleologico tra scopo statutario e interesse leso, l'adeguata rappresentatività e stabilità, nonché il collegamento territoriale con l'area interessata. La legittimazione è stata qualificata come oppositiva, poiché l'associazione non aspirava all'aggiudicazione ma contestava modalità di gara potenzialmente lesive del benessere animale; pertanto, non era necessaria la partecipazione alla gara. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del motivo assorbente relativo all'illegittimità del massimo ribasso. Il servizio è stato qualificato come servizio ad alta intensità di manodopera e, quindi, soggetto al criterio imperativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Il criterio del prezzo più basso è stato ritenuto strutturalmente inidoneo a garantire gli standard qualitativi richiesti per la cura di esseri senzienti, tanto più in presenza di una base d'asta esigua. Il disciplinare, inoltre, richiamava solo formalmente obiettivi qualitativi, senza criteri né ponderazioni, e violava il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. Il TAR ha annullato il bando e gli atti impugnati, assorbendo le ulteriori censure, e ha condannato il Comune al pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio, da versare all'Erario poiché la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Per i servizi ad alta intensità di manodopera la stazione appaltante deve utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; la previsione è imperativa e non derogabile discrezionalmente.

  • art. 2, comma 1, lett. e), Allegato I.1, d.lgs. 36/2023

    Definisce i servizi ad alta intensità di manodopera, categoria nella quale rientra il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi.

  • art. 8-bis, comma 2, l.r. Abruzzo n. 47/2013

    La disposizione regionale è invocata dalla ricorrente in relazione all'affidamento dei servizi di mantenimento e ricovero dei cani; il TAR fonda tuttavia l'accoglimento principalmente sulla disciplina imperativa del Codice dei contratti pubblici.

  • art. 9 Costituzione

    La tutela degli animali, introdotta nella formulazione costituzionale richiamata dal giudice, rafforza l'esigenza di assicurare modalità di affidamento idonee a garantire adeguati standard di cura e benessere animale.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le spese di giudizio liquidate in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere versate all'Erario.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare atti amministrativi può essere riconosciuta a un ente esponenziale di interessi diffusi quando sussistano il collegamento teleologico tra scopo statutario e interesse leso, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e il collegamento territoriale con l'area interessata.
  • Quando un ente esponenziale agisce in funzione oppositiva per contrastare modalità di esercizio del potere amministrativo potenzialmente lesive dell'interesse statutario, la mancata partecipazione alla gara non esclude la legittimazione processuale, non essendo configurabile un onere di partecipazione in capo a chi non mira all'aggiudicazione.
  • I servizi ad alta intensità di manodopera soggiacciono obbligatoriamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo; la stazione appaltante non può sostituirlo discrezionalmente con il criterio del prezzo più basso.
  • In una gara relativa a servizi di custodia e cura di animali, il criterio del prezzo più basso è incompatibile con l'esigenza di garantire adeguati standard qualitativi e di benessere, soprattutto quando la lex specialis richiami obiettivi qualitativi senza stabilire criteri e ponderazioni effettive.
  • La mera menzione di obiettivi o elementi qualitativi, in assenza di criteri di valutazione e ponderazioni, non assicura una valutazione qualitativa effettiva e rende contraddittoria la lex specialis.
  • La commistione tra elementi tecnici ed economici nella documentazione di gara vizia la procedura quando sia idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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