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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14807/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito dell'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso proposta da una compagnia assicurativa per recuperare quanto pagato a titolo di imposta di registro su decreti ingiuntivi emessi in suo favore in rivalsa verso il debitore principale, dopo essere stata escussa dal creditore in forza di una polizza fideiussoria. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ordinando il rimborso della differenza tra l'imposta proporzionale versata e quella dovuta in misura fissa. La CTR aveva confermato, ritenendo applicabile il principio di alternatività IVA/registro perché il decreto ingiuntivo riguardava una polizza fideiussoria prestata a garanzia di un'obbligazione già soggetta a IVA, e aveva respinto anche il motivo dell'omessa pronuncia. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, della nota II, degli artt. 37 e 40 del medesimo d.P.R. e degli artt. 1936 e 1950 c.c., sostenendo che la condanna in rivalsa del fideiussore verso il debitore inadempiente realizza un autonomo trasferimento di ricchezza e va quindi tassata proporzionalmente, non in misura fissa. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, invocando la sospensione semestrale dei termini ex art. 11 D.L. n. 50/2017.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, chiarendo che la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 50/2017 era applicabile perché la sentenza non era ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto legge. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha affermato che, in tema di imposta di registro, la natura accessoria della fideiussione sul piano civilistico non si trasferisce sul piano tributario, dove opera il principio dell'autonomia dei singoli negozi; il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso nei confronti del debitore in rivalsa è soggetto a imposta proporzionale sul valore della condanna, poiché il garante esercita un'azione di rimborso di quanto pagato e non fa valere una prestazione soggetta a IVA. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo nelle more del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 D.L. 24 aprile 2017, n. 50

    La sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera solo per le sentenze ancora impugnabili alla data di entrata in vigore del decreto legge.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine semestrale per impugnare rileva ai fini della verifica del giudicato e della tempestività del ricorso.

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986

    La tassazione dell'atto va determinata secondo la disciplina dell'imposta di registro applicabile al contenuto dell'atto giudiziario.

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    In materia di registro vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi; le disposizioni enunciate in un atto possono essere autonomamente tassate se ricorrono i presupposti di legge.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il corretto inquadramento tributario dell'atto ai fini del registro.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/registro non si applica automaticamente alla garanzia fideiussoria e all'azione di rivalsa del garante.

  • art. 1936 c.c.

    La fideiussione è richiamata come rapporto di garanzia, ma la sua accessorietà civilistica non determina di per sé il regime fiscale dell'atto successivo.

  • art. 1950 c.c.

    La rivalsa del fideiussore verso il debitore costituisce un'autonoma azione di rimborso per quanto pagato dal garante.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.

  • art. 22 TUR

    Richiamato come base per sostenere la tassazione proporzionale delle disposizioni enunciate o richiamate nell'atto.

  • art. 6 Tariffa, parte I, allegata al TUR

    Invocato dall'amministrazione per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale al negozio fideiussorio.

  • art. 15 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'amministrazione per escludere gli interessi dall'area di applicazione IVA, nel contesto del motivo di appello.

  • art. 1939 c.c.

    Citato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte per qualificare la natura accessoria della fideiussione in ambito civilistico.

  • art. 1941 c.c.

    Citato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte per ribadire l'accessorietà della garanzia fideiussoria.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la natura accessoria della fideiussione sul piano civilistico non comporta automaticamente l'assorbimento del relativo atto nella disciplina IVA: occorre distinguere il rapporto di garanzia dal successivo rapporto di rivalsa tra fideiussore e debitore garantito.
  • L'azione di rivalsa del fideiussore escusso nei confronti del debitore inadempiente costituisce un'autonoma manifestazione di ricchezza, suscettibile di imposta di registro proporzionale sul valore della condanna.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non si applica quando l'atto giudiziario riguarda il recupero da parte del garante di quanto da lui pagato, poiché in tale ipotesi il garante non fa valere una prestazione soggetta a IVA ma un distinto diritto di rimborso.
  • In tema di registro, opera il principio dell'autonomia dei singoli negozi: la qualificazione fiscale deve guardare al contenuto giuridico e agli effetti dell'atto giudiziario da tassare, non alla sola natura dell'obbligazione principale garantita.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma entrata in vigore con decreto-legge si applica solo se, al momento dell'entrata in vigore, la sentenza è ancora impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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