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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18224 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.L. aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta da ENEL sulla prestazione previdenziale integrativa erogata in forma di capitale. Il contribuente sosteneva che la prestazione dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale, anziché alla tassazione separata applicata ai redditi di lavoro dipendente. La Commissione Tributaria Provinciale e quella Regionale avevano accolto la sua tesi senza distinguere adeguatamente tra la quota di capitale versata e la quota derivante dal rendimento degli investimenti. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione per insufficiente motivazione, rilevando che occorreva distinguere tra gli importi maturati durante la vigenza della PIA e quelli maturati nel successivo FONDENEL, nonché tra sorte capitale e rendimento finanziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare concretamente il funzionamento dei fondi PIA/FONDENEL, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sul mercato, determinare il rendimento netto prodotto e quantificare la parte della prestazione corrispondente a tale rendimento. Solo su quest'ultima parte potrà essere applicata la ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, art. 6. La restante quota, costituita dalla sorte capitale, resta soggetta a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del TUIR. La Corte non ha quindi definito in via definitiva l'importo del rimborso spettante al contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la Corte, tale regime si applica alla quota della prestazione previdenziale corrispondente alla sorte capitale e, dal 1° gennaio 2001, in via generale alle prestazioni maturate successivamente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4

    È stato invocato dal contribuente quale fondamento della tassazione delle prestazioni previdenziali integrative come redditi di capitale, ma la decisione precisa che la tassazione agevolata riguarda soltanto il rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Stabilisce la ritenuta del 12,50% applicabile, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, alla componente della prestazione qualificabile come rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale accantonato.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Ha previsto la tassazione separata delle prestazioni in capitale e dei riscatti per determinate forme di previdenza complementare, con disciplina collegata alla data di iscrizione al fondo.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11

    Ha introdotto modifiche alla disciplina della previdenza complementare e della tassazione delle relative prestazioni.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha determinato l'applicazione della tassazione separata alle prestazioni previdenziali complementari, senza distinguere, per le somme maturate dopo tale data, tra capitale e rendimento.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello su un fatto decisivo, cioè la concreta esistenza e quantificazione del rendimento finanziario.

Massime di principio

  • Per le prestazioni di previdenza integrativa erogate in forma capitale a iscritti antecedenti alla riforma del 1993, non è corretto applicare automaticamente un unico regime fiscale all'intera somma: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto.
  • La sorte capitale, composta dagli accantonamenti riconducibili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, è soggetta a tassazione separata.
  • Il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50% per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
  • La mera presenza di elementi di capitalizzazione o l'esistenza di un fondo previdenziale non è sufficiente per applicare l'aliquota del 12,50%: occorre dimostrare l'effettiva gestione finanziaria del capitale, il rendimento conseguito e il criterio di attribuzione alle singole posizioni.
  • Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica in via generale la tassazione separata sull'intera prestazione secondo la disciplina vigente, senza la distinzione tra capitale e rendimento prevista per il periodo precedente.
  • In casi analoghi, il contribuente deve produrre documentazione idonea a separare le quote maturate nei diversi periodi e a provare il rendimento netto effettivamente derivato dagli investimenti del fondo.

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