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Ordinanza

Ordinanza n. 4693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5251/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5251/2025, resa tra le parti, nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati né il contenuto della sentenza da eseguire né le concrete contestazioni mosse dal ricorrente rispetto all'attività amministrativa successiva al giudicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, ha disposto che il Ministero dell'Interno depositi una relazione documentata sui fatti di causa entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'adempimento del giudicato, sull'eventuale elusione o violazione dello stesso, né sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento della richiesta di acquisizione di elementi istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di decidere sull'effettivo adempimento del giudicato, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione documentata dall'amministrazione intimata e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
  • La disposizione di incombenti istruttori nel giudizio di ottemperanza non implica una decisione, neppure provvisoria, sulla violazione o elusione del giudicato e non determina l'individuazione della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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