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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17341/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello di Trieste per varie ragioni: in particolare lamentano l'omessa pronuncia e mancata motivazione circa la concessione dei "doppi benefici di legge" (sospensione condizionale della pena e benefici di legge connessi) nonostante la richiesta formulata in sede di gravame; Galasso e Moretton deducono altresì l'inefficacia/offensività minima dei fatti (art. 131-bis e art. 49 cod. pen.) in relazione alle esigue somme sottratte e denunciano disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi nei limiti indicati e annulla le parti della sentenza d'appello che hanno omesso di pronunciarsi sulla concessione dei doppi benefici di legge: per Tononi, Galasso e Moretton la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale omissione e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Trento per nuovo esame su quel punto (valutazioni di merito quali applicazione dell'art. 165 c.p. e precedenti penali). Quanto agli altri profili dei ricorsi di Galasso e Moretton, la Cassazione li rigetta: la conferma della responsabilità penale nei loro confronti è resa irrevocabile per le parti non annullate.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte d'appello ha poteri officiosi di applicare benefici anche senza richiesta dell'imputato, ma la giurisprudenza richiede che, quando una delle parti (anche il Procuratore generale) formuli la richiesta, il giudice d'appello debba motivare esplicitamente l'eventuale diniego; l'omessa motivazione sull'esercizio di tale potere comporta annullamento per difetto di istruttoria o di motivazione.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    La Cassazione può intervenire con i poteri previsti dall'art. 620 solo se dalla motivazione di merito emergono elementi tali da consentire una decisione di legittimità; in mancanza di elementi utili, la Corte deve annullare con rinvio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha valutato e ritenuto non applicabile tale causa di non punibilità ai ricorrenti, deducendo una offensività limitata ma non tale da escludere la punibilità.

  • art. 49, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla offensività residua del fatto; la Corte ha valutato la questione e ritenuto che la residuale offensività non fosse tale da integrare la non punibilità.

  • art. 323-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis (come statuizione fattuale), contribuendo alla valutazione della limitata offensività della condotta.

  • art. 165, quarto comma, cod. pen.

    Riferimento normativo utilizzato in relazione alla valutazione dei precedenti penali e delle conseguenze sulla concessione dei benefici: la Corte di merito è competente a effettuare tali valutazioni di merito e la loro mancata considerazione motivata comporta rinvio.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 22533 del 2018 (Salerno)

    Sez. U, n. 22533 del 2018, dep. 2019, Salerno

    Principio richiamato secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non vi ha previamente consentito o richiesto in grado di merito; la Corte precisa tuttavia che tale principio si applica purché la richiesta sia stata formulata in Appello, anche da altra parte.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022 (Rosafio)

    Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114

    Richiamata in tema di limiti dell'intervento della Cassazione quando nella motivazione d'appello non emergono elementi utili a concedere il beneficio: in tali ipotesi si impone l'annullamento con rinvio.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (Calcinoni)

    Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596

    Conferma il principio che l'obbligo motivazionale del giudice d'appello in ordine ai poteri officiosi ex art. 597 cpp sorge quando vi sia una richiesta di una parte (anche della pubblica accusa).

Massime di principio

  • Se in appello una parte (anche il Procuratore generale) chiede la concessione di benefici legali, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi motivando esplicitamente l'accoglimento o il rifiuto; l'omessa motivazione è causa di annullamento e rinvio.
  • La Cassazione può sostituirsi al giudice di merito e applicare direttamente i benefici solo se la motivazione di merito contiene elementi chiari e valutabili in sede di legittimità; altrimenti deve annullare con rinvio per valutazioni di merito.
  • Le questioni di offensività del fatto e di non punibilità per particolare tenuità (esigue somme) richiedono un esame di merito: la semplice entità economica non garantisce automaticamente la non punibilità, ma può incidere sulla valutazione della offensività e sulla concessione dei benefici.
  • La valutazione dei precedenti penali e l'applicazione di norme come l'art. 165 c.p. sono valutazioni di merito che condizionano la concessione dei doppi benefici e devono essere motivate dalla Corte d'appello; difesa e pubblica accusa dovrebbero sollecitare espressamente tali valutazioni in sede di merito.
  • In caso di apparente disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati, la via corretta è chiedere al giudice di merito di uniformare le decisioni o di motivare la ragione della differenza; l'omessa motivazione sulla disparità può costituire base per impugnazione.

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