Cassazione Penale, Sentenza n. 809/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del 06/04/2023 che ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Il Procuratore deduceva violazioni di norme processuali sostenendo che, nonostante l'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia poi dimissionario e la regolarità formale della notifica nel domicilio eletto, sussisterebbero indici di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (rinuncia al mandato del difensore, interrogatorio avanti PG, ricerche infruttuose) e che la nuova disciplina (d.lgs. n.150/2022) va interpretata nel senso di consentire di procedere in assenza ove emergano elementi che dimostrino la consapevole volontà dell'imputato di sottrarsi alla celebrazione del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza del GIP. Ha richiamato la riforma introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e la nuova lettura dell'art. 420-bis e 420-quater c.p.p.: per procedere in assenza è necessario provare la conoscenza effettiva del "processo" (la vocatio in ius) e la volontaria e consapevole scelta di non partecipare; non è sufficiente la conoscenza del "procedimento" (indagini preliminari) né elementi formali o di mera irreperibilità. Nel caso concreto il GUP ha correttamente ritenuto che non era provata la conoscenza dell'imputazione processuale da parte di Lleshi: elezione di domicilio presso difensore che ha poi rinunciato, mancanza di contatti, ricerche infruttuose della polizia giudiziaria e notizie della presenza all'estero hanno reso plausibile l'assenza di effettiva conoscenza; pertanto la sentenza di non doversi procedere ai sensi di art. 420-quater è legittima.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 23, comma 1, lett. e) che ha modificato l'art. 420-quater c.p.p. e altri articoli relativi al processo in assenza
Ha introdotto un regime "rafforzato" per procedere in assenza, vincolando la prosecuzione a prova della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e prevedendo la sentenza inappellabile di non doversi procedere quando tale conoscenza non sussiste
art. 420-quater c.p.p.
"sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato"
Stabilisce lo strumento processuale per dichiarare conclusivamente la mancata conoscenza della pendenza del processo e ordina l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche; operativa "fuori dei casi" previsti dagli artt. 420-bis e 420-ter
art. 420-bis c.p.p.
"si procede in assenza dell'imputato nelle ipotesi in cui a) l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie... b) ha espressamente rinunciato a comparire... oppure quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo"
Disciplina i casi in cui è legittimo procedere in assenza; ammette la valutazione di diversi indici (modalità di notificazione, atti compiuti dall'imputato, nomina di difensore) ma richiede la prova della conoscenza della vocatio in ius e della scelta volontaria di non comparire
art. 420 c.p.p.
inserimento del comma 2-bis: "in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente ... il giudice procede ai sensi dell'art. 420-bis"
Ricollega la regolarità delle notificazioni alla possibilità di procedere in assenza ma mantiene il requisito ulteriore della conoscenza effettiva del processo per giustificare la prosecuzione
art. 157-ter c.p.p.
norma novellata che regola la notificazione degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
Rafforza il sistema delle notificazioni previste dalla riforma; la loro corretta esecuzione è elemento importante ma non esclusivo ai fini della prova della conoscenza effettiva
legge 27 settembre 2021, n. 134 (delega)
"art. 1, comma 7" che delega modifiche in tema di processo in assenza e rapidità del procedimento
Ha fissato i criteri direttivi che hanno ispirato la riforma: ridefinire i casi di presenza/assenza, garantire la citazione tempestiva e prevedere la sentenza di non doversi procedere quando mancano i presupposti
Direttiva (UE) 2016/343
"sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo"
Ha orientato la riforma verso una maggiore tutela del diritto dell'imputato a essere presente e informato, richiedendo certezze sulla conoscenza personale della vocatio in ius
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23948/2019 (Ismail)
richiamata per l'indicazione che per procedere in assenza serve "piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio"
Indica che la volontaria sottrazione non può essere ricavata da mere situazioni di irreperibilità o domiciliazione apparente: occorrono accertamenti di fatto, anche sul profilo psicologico della condotta
Massime di principio
- Per procedere in assenza occorre provare la conoscenza effettiva del "processo" (la vocatio in ius), non basta la conoscenza delle indagini preliminari o della mera esistenza di un procedimento
- L'elezione di domicilio presso un difensore e la regolarità formale della notifica non implicano automaticamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato; va valutato il complesso degli elementi di fatto
- La volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede condotte positive e un accertamento fattuale (anche sul profilo intenzionale): mera irreperibilità o mancata diligenza non sono di per sé decisive
- L'autorità procedente dovrebbe documentare con cura le modalità di notifica e le ricerche (uso della polizia giudiziaria, esiti, contatti con il difensore) se intende sostenere la conoscenza consapevole e la volontarietà dell'assenza
- Per la difesa, è efficace dimostrare l'assenza di comunicazioni dirette sulla vocatio in ius e la concreta difficoltà di reperimento: tali elementi possono giustificare la sentenza di non doversi procedere
- Esistono rimedi processuali (rescissione del giudicato, restituzione nel termine per impugnare, ecc.) se successivamente emerga che la dichiarazione di assenza è avvenuta senza i presupposti; tuttavia la prevenzione documentale resta la migliore garanzia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 623/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 625/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 630/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 631/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 632/2024 del 09/01/2024
- Sentenza penale · 9 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 633/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →