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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- con cui il Questore di Lucca ha ordinato la sospensione per la durata di giorni 5, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. delle licenze sub specie scia n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di subingresso in attività di somministrazione alimenti e bevande intestate al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-nato in -OMISSIS- il -OMISSIS- in nome e per conto della -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-& C. P.I. -OMISSIS-, esercitata nei locali siti in Lucca, -OMISSIS-; -della relativa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza di cui all’art. 100 TULPS della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lucca, ufficio Licenze prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-in data -OMISSIS- (doc.2); - della relativa tabella controlli effettuati dal -OMISSIS- al -OMISSIS- Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Lucca Questura di Lucca; - dell’annotazione attività di indagine in Lucca -OMISSIS-del -OMISSIS- Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Lucca Questura di Lucca - del verbale di ispezione del -OMISSIS- Divisione P.A.S. della Questura di Lucca; - di tutti i relativi verbali di accertamento relativi al procedimento de quo anche se incogniti; - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo o comunque connesso e conseguenziale, anche se incognito, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202400972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Questore di Lucca di sospensione per cinque giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., della S.C.I.A. relativa al subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, unitamente agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e il suo legale rappresentante hanno impugnato la sospensione dell’attività disposta dal Questore dopo undici controlli effettuati tra novembre 2023 e aprile 2024, nei quali era stata costantemente riscontrata la presenza di avventori gravati da precedenti di polizia. Sono stati dedotti, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e degli artt. 3 e 10 l. 241/1990; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, manifesta irragionevolezza, violazione del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché violazione del principio di proporzionalità e del ne bis in idem. I ricorrenti contestavano, in particolare, l’omessa verbalizzazione di dieci degli undici sopralluoghi, l’esiguità del numero di soggetti pregiudicati rilevati in alcuni accessi, l’omessa indicazione delle attività svolte dagli avventori e della loro collocazione nel locale o nel dehors, e il richiamo a precedenti provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. adottati nei confronti dell’esercizio. È stata inoltre formulata una domanda risarcitoria, non quantificata né adeguatamente dimostrata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compresa la domanda risarcitoria. Ha qualificato la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. come misura cautelare e preventiva, con funzione di deterrenza e tutela anticipata della pubblica sicurezza, adottabile in presenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica e sindacabile soltanto in caso di manifesta irragionevolezza. Ha ritenuto non decisiva la mancata verbalizzazione analitica di dieci controlli: il verbale di un accesso, nel quale erano stati identificati otto soggetti con precedenti penali, era autonomamente idoneo a sostenere la motivazione; inoltre, gli altri accessi non erano stati contestati quanto all’effettiva presenza dei soggetti pregiudicati, ma solo quanto alla loro numerosità. La legge non prevede una soglia minima di soggetti pregiudicati né impone la verbalizzazione delle attività svolte dagli avventori o della loro precisa collocazione nel locale. È stata quindi ritenuta legittima la valorizzazione della costante presenza di persone con precedenti in tutti gli undici controlli, anziché del numero rilevato in ciascun singolo accesso. Il richiamo ai precedenti provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. è stato considerato meramente confermativo della storica frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati, e non una nuova sanzione per i medesimi fatti; pertanto, non risultava pertinente il principio del ne bis in idem. Le osservazioni procedimentali sono state ritenute adeguatamente considerate e il riferimento allo stazionamento nel dehors una circostanza rafforzativa, non essenziale, che non doveva essere analiticamente contestata nella comunicazione di avvio. La domanda risarcitoria è stata respinta anche perché non quantificata e non provata. Il dispositivo condanna i ricorrenti alle spese, ma la motivazione e il dispositivo riportano anche una formula di compensazione delle spese, tra loro non coerente.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    La norma consente al Questore di disporre la sospensione dell’esercizio come misura cautelare e preventiva, con funzione di deterrenza e tutela anticipata della pubblica sicurezza, quando sussista un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento esponeva la costante presenza di avventori con precedenti di polizia e la funzione preventiva della misura.

  • art. 10 l. 241/1990

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    La partecipazione procedimentale non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato quando l’amministrazione abbia adeguatamente considerato le contestazioni e individuato i fatti essenziali posti a fondamento della misura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo delle disposizioni non è riportato nella sentenza.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, con funzione di deterrenza e tutela anticipata della pubblica sicurezza; è sufficiente l’accertamento di un pericolo per la sicurezza pubblica e il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’autorità è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza.
  • Ai fini dell’adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., la costante presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia in tutti i controlli effettuati può essere rilevante anche quando il numero dei soggetti identificati in singoli accessi sia contenuto; non è necessaria una soglia numerica minima prevista dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • Un verbale di controllo particolarmente significativo può essere autonomamente sufficiente a sostenere la motivazione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S.; l’assenza di verbali analitici relativi ad altri accessi non determina l’illegittimità quando l’esito fattuale degli accessi non sia efficacemente contestato.
  • La comunicazione di avvio del procedimento deve individuare i fatti essenziali posti a fondamento della possibile misura, ma non deve necessariamente descrivere analiticamente ogni soggetto identificato, la sua collocazione nel locale, le attività svolte o le interazioni con gli altri avventori, quando tali elementi abbiano carattere meramente rafforzativo e non siano decisivi.
  • Il richiamo a precedenti provvedimenti di sospensione relativi al medesimo esercizio, se utilizzato soltanto come elemento confermativo della persistente frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati e non per sanzionare nuovamente gli stessi fatti, non integra violazione del principio del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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