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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26018/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice militare)

La controversia

Nel procedimento a carico di due militari in servizio presso il Reggimento Genio Guastatori dell'esercito, si contestava l'avere attestato in un foglio di viaggio e nel registro di rilevazione delle presenze fatti non rispondenti al vero, con l'aggravante di avere agito per ottenere l'indennità dovuta al personale in trasferta. Il Tribunale di Cremona aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ritenendo equiparabile il registro presenze ai fogli di licenza, di via e simili previsti dall'art. 220 c.p.m.p., e quindi devoluta la cognizione al giudice militare. Il giudice militare, invece, riteneva che la contestazione integrasse falso ideologico punibile ai sensi dell'art. 480 c.p. e dunque rientrasse nella giurisdizione ordinaria. Il conflitto è stato portato in Cassazione per stabilire quale giudice fosse competente.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto di giurisdizione affermando la giurisdizione del Tribunale ordinario di Cremona e disponendo la trasmissione degli atti a quel giudice. Ha ritenuto che la condotta contestata fosse qualificabile come falso ideologico ex art. 480 c.p., perché riguardava il contenuto non veritiero degli atti (registro presenze e fogli di viaggio) e non la loro materialità. Di conseguenza, non trattandosi di reato militare ma di reato comune, ha escluso la giurisdizione militare.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, senza specifiche statuizioni autonome

  • art. 483 c.p.

    norma originariamente contestata; la Corte ricostruisce la fattispecie come falso ideologico, valorizzando il contenuto non veritiero degli atti

  • art. 61, n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante per aver commesso il fatto per assicurarsi un profitto o un vantaggio, senza ulteriore approfondimento decisorio

  • art. 220 c.p.m.p.

    "Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno."

    punisce il falso materiale relativo ai documenti militari indicati, non il falso ideologico

  • art. 480 c.p.

    "attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità"

    integra il falso ideologico del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, applicabile alla falsità del contenuto degli atti contestati

  • art. 103, ultimo comma, Cost.

    attribuisce ai tribunali militari la giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace; qui esclusa perché il fatto è stato qualificato come reato comune

Massime di principio

  • Il falso ideologico sussiste quando l'oggetto della contestazione riguarda l'attestazione di circostanze non vere nel contenuto dell'atto; il falso materiale, invece, attiene alla formazione o alterazione dell'atto nella sua materialità.
  • L'art. 220 c.p.m.p. disciplina il falso materiale in fogli di licenza, di via e documenti analoghi e non è applicabile alle mere false attestazioni contenute in fogli di viaggio o registri di presenza.
  • Quando la condotta del militare integra un falso ideologico riconducibile a una disposizione del codice penale comune, la giurisdizione resta del giudice ordinario e non di quello militare.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare, è decisiva la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, desunta dal contenuto concreto dell'imputazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

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