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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47634/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per l'utilizzo dei dati ricavati dai tabulati telefonici acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n.132/2021 (convertito con legge n.178/2021), invocando l'art.1 comma 1-bis che, a suo dire, renderebbe inutilizzabili tali dati in assenza di altri elementi di prova; sosteneva che, estraendo i tabulati dal compendio probatorio, non sarebbe provato l'elemento soggettivo della ricettazione (avendo fornito all'atto della consegna del telefono una giustificazione ritenuta di buona fede). Lamentava inoltre la mancata qualificazione giuridica ai sensi dell'art.712 cod.pen. e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, pur operando il divieto di utilizzo dei dati di traffico acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della norma se non unitamente ad altri elementi di prova, nel caso concreto esistevano altri elementi idonei a sostenere la responsabilità: il ricorrente aveva consegnato il telefono provento di illecito e non aveva fornito una giustificazione attendibile in ordine al possesso, oltre ad aver scelto di non rispondere nei gradi di merito. I tabulati hanno avuto carattere corroborativo e non decisivo. La qualificazione del fatto e la condanna per ricettazione sono state ritenute corrette. Quanto al diniego della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione prognostica della Corte d'appello che ha considerato un precedente penale specifico del ricorrente; è stato richiamato anche il principio giurisprudenziale che ammette la valutazione in sede prognostica di accertamenti non definitivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto legge 30/09/2021 n.132, conv. con modificazioni dalla legge 23/11/2021 n.178, art.1 comma 1-bis

    i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi

    La Corte ha accolto la portata della norma: i dati di traffico acquisiti anteriormente sono utilizzabili solo unitamente ad altri elementi di prova. Tuttavia, nel caso concreto sono esistiti altri elementi (consegna del telefono e mancata giustificazione) che hanno reso ammissibile l'uso dei tabulati come elemento corroborativo della prova.

  • art. 712 c.p.

    Il ricorrente ha invocato una diversa qualificazione giuridica ai sensi dell'art.712 c.p., ma la Corte ha escluso una qualificazione piu' favorevole in quanto gli elementi accertati erano coerenti con la ricettazione; nessun vantaggio da diversa qualificazione è stato riconosciuto.

  • art. 163, primo comma, n.1 c.p.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per il giudizio prognostico ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione che ha preso in considerazione un precedente specifico del ricorrente ai fini della prognosi di recidiva.

  • Giurisprudenza (Sez.4, n.4188 del 10/01/2023, Fisichella)

    Giurisprudenza richiamata per confermare che, ai fini del giudizio prognostico sulla futura commissione di reati, possono essere considerati anche accertamenti non definitivi.

Massime di principio

  • I dati di traffico telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art.1 del DL 132/2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se corredati da altri elementi di prova; privarli del contesto probatorio può rendere inefficace la loro valenza probatoria.
  • Il possesso materiale di un bene provento di furto e la consegna dello stesso agli investigatori, uniti all'assenza di una giustificazione credibile, costituiscono elementi idonei a provare la ricettazione anche in assenza di un supporto esclusivo dai tabulati.
  • I tabulati telefonici hanno valore prevalentemente corroborativo quando vi siano altri elementi di prova e non possono da soli sostituire la necessaria valutazione complessiva del compendio probatorio.
  • Nella valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice può considerare precedenti specifici e, secondo orientamenti consolidati, anche accertamenti non ancora definitivi ai fini del giudizio prognostico sulla recidiva.
  • Le eccezioni procedurali sull'inutilizzabilità di singole categorie di prova devono sempre essere valutate nel contesto del complesso probatorio: se esistono altre prove autonome, l'eventuale esclusione di una fonte non necessariamente travolge la decisione di merito.

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