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Ordinanza

Ordinanza n. 7258/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli impianti ammessi dalla procedura competitiva ex D.M. 457/2024;

Giustizia amministrativa202603625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria degli impianti ammessi al beneficio nell’ambito della procedura competitiva prevista dal D.M. 457/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dalla graduatoria degli impianti ammessi al beneficio previsto dalla procedura competitiva disciplinata dal D.M. 457/2024. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di individuare specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nella camera di consiglio il Collegio ha ritenuto che gli interessi della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ammessi al beneficio.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo e individuabili nell’elenco oggetto di impugnazione. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la conseguente difficoltà oggettiva, anche economica, della notificazione ordinaria, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GSE. La pubblicazione deve comprendere l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, il testo integrale del ricorso, l’indicazione e l’elenco nominativo dei controinteressati e gli estremi dell’ordinanza. Il GSE deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre un collegamento in home page denominato “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva. È stata fissata l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026 per la trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    la notificazione per pubblici proclami

    Consente, in presenza di una difficoltà oggettiva di procedere alla notificazione ordinaria a un numero elevato di destinatari, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e sia garantita l’effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto, l’adempimento è stato disposto nei confronti di tutti i controinteressati ammessi al beneficio e la sua omissione è stata collegata all’improcedibilità del ricorso.

  • art. 35 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della conseguenza processuale dell’improcedibilità in caso di mancato compimento degli adempimenti prescritti per l’integrazione del contraddittorio.

  • D.M. 457/2024

    Disciplina la procedura competitiva nell’ambito della quale è stata formata la graduatoria degli impianti ammessi al beneficio, dalla quale la ricorrente è stata esclusa.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di beneficiari ammessi a un contributo o ad altro beneficio, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuabili nell’elenco oggetto di impugnazione.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando sussista una difficoltà oggettiva di procedere alla notificazione ordinaria, anche derivante dall’elevato numero dei destinatari e dagli oneri economici connessi, purché la pubblicazione conservi natura notificatoria e non si riduca a una mera forma di pubblicità.
  • La notificazione per pubblici proclami deve indicare nominativamente i destinatari, mediante allegazione dell’elenco dei controinteressati, oltre a contenere il testo integrale del ricorso e del provvedimento che autorizza la notificazione; l’omessa specificazione delle generalità dei destinatari compromette l’effettività del contraddittorio.
  • Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio al compimento, entro termini perentori, degli adempimenti di integrazione del contraddittorio e al deposito tempestivo della relativa prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaBandi di finanziamento e graduatorieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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