Ordinanza n. 164/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione staccata 22 ottobre 2012 n. 784, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti conclusivi dell’attività del commissario ad acta e mancato svincolo di somme depositate presso Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissario ad acta)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio - Latina n. 784 del 22 ottobre 2012, passata in giudicato, i reclamanti hanno contestato l’operato del commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Frosinone. Dopo il deposito, il 16 dicembre 2024, della relazione conclusiva del commissario e la liquidazione del relativo compenso con decreto collegiale del 18 aprile 2025, i reclamanti hanno sostenuto di avere sollecitato il commissario, mediante comunicazioni PEC, a procedere al pagamento di quanto dovuto e hanno poi dedotto che le somme depositate in loro favore presso Cassa depositi e prestiti s.p.a. non sarebbero state svincolate. Un primo reclamo era stato dichiarato palesemente inammissibile perché non notificato alle altre parti, in particolare al Comune di Ceprano. Il nuovo reclamo, notificato il 3 dicembre 2025, è stato esaminato anche sotto il profilo della tardività, poiché proposto contro gli esiti conclusivi della gestione commissariale oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il reclamo. L’art. 114, comma 6, c.p.a. consente di contestare gli atti del commissario ad acta mediante reclamo depositato, previa notificazione ai controinteressati, entro sessanta giorni. Il termine decorreva, nel caso concreto, dalla conoscenza della relazione conclusiva depositata il 16 dicembre 2024 e comunque dalla sua discussione nella camera di consiglio del 16 aprile 2025, alla quale i reclamanti, regolarmente costituiti, non avevano sollevato alcuna opposizione. Il reclamo notificato il 3 dicembre 2025 era quindi manifestamente tardivo e inammissibile. Il giudice ha lasciato impregiudicata ogni eventuale pretesa dei reclamanti nei confronti di Cassa depositi e prestiti s.p.a. in relazione alle somme ivi depositate.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
avverso gli atti del commissario ad acta le parti “possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni”
Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere notificato ai controinteressati e depositato entro il termine perentorio di sessanta giorni; la sua tardiva proposizione determina l’inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti i profili di possibile inammissibilità del reclamo, sia per la precedente omessa notificazione sia per la tardività.
Massime di principio
- Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. deve essere notificato ai controinteressati e depositato entro il termine perentorio di sessanta giorni; il superamento del termine comporta l’inammissibilità della domanda.
- La conoscenza della relazione conclusiva del commissario ad acta e, comunque, la partecipazione al giudizio di ottemperanza nel quale gli esiti dell’attività commissariale siano discussi senza opposizione fanno decorrere il termine per proporre reclamo contro tali esiti.
- La contestazione dell’operato del commissario ad acta mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza non consente di rimettere in discussione, oltre il termine previsto dalla legge, gli esiti conclusivi della gestione commissariale.
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