Cassazione Penale, Sentenza n. 16663/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di falsa testimonianza a lui addebitato, lo ha condannato al risarcimento del danno morale in favore della parte civile. Il ricorrente censura inesattezze formali nella motivazione (omessa indicazione del difensore, errore nel riportare il giudice di primo grado), contesta la configurabilità del danno morale sostenendo che non vi è stato alcun prolungamento del processo civile né pregiudizio per la parte civile (che anzi ha vinto), nega di avere mentito, contesta la qualificazione come "operaio specializzato" e deduce che la parte civile non avrebbe dimostrato di aver pagato i lavori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ininfluenti i refusi formali e l'uso descrittivo della qualifica 'operaio specializzato', ha considerato irrilevante, ai fini della decisione penale, l'eventuale pagamento dei lavori da parte della parte civile e ha confermato che il danno morale può essere riconosciuto in ragione dell'ansia e del turbamento derivanti dalla possibilità di vedersi negato un diritto a causa di testimonianza falsa, indipendentemente dall'esito favorevole successivo del giudizio civile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per prescrizione non esclude la possibilità che la parte civile ottenga risarcimento per danno morale derivante da falsa testimonianza.
- Il danno morale può essere riconosciuto anche senza prova di un concreto allungamento dei tempi processuali se sussiste una sofferenza o ansia derivante dal rischio di vedersi negato un diritto a causa della testimonianza mendace.
- Refusi o imprecisioni formali nella sentenza non incidono sull'esito quando non alterano la valutazione sostanziale dei fatti.
- La qualifica professionale indicata in sentenza può essere interpretata in senso descrittivo (rilevanza della competenza rispetto all'oggetto della testimonianza) e non necessariamente come censura della qualifica formale.
- Per ottenere accoglimento in sede di impugnazione occorre formulare censure specifiche e circostanziate sul nesso di causalità tra condotta e danno; mere enunciazioni generiche sono inefficaci.
- Prima di proporre ricorso è opportuno valutare il rischio di condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in caso di rigetto.
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