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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08153/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il Giuffrida era stato sottoposto a custodia cautelare (dal 23/06/2020 e dal 28/07/2020 agli arresti domiciliari fino al 18/01/2024), era stato condannato in primo grado il 26/01/2022 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., e poi assolto dalla Corte d'appello il 18/01/2024 (sentenza irrevocabile il 20/07/2024). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione del verbale di interrogatorio e che il giudice di primo grado avrebbe valutato i medesimi elementi in modo da prolungare ingiustamente la detenzione, ragion per cui spetterebbe la riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è stato ritenuto aspecifico (non indica l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento contestato sulla "prova di resistenza") e manifestamente infondato o fuori asse rispetto al perimetro dell'art. 314 c.p.p. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente, sul piano civilistico, se la condotta dell'istante abbia concorso a determinare la detenzione; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato una condotta gravemente colposa nel comportamento del Giuffrida (assidue frequentazioni con esponenti del clan Cappello, in particolare rapporto con Goffredo Francesco Treccarichi Scauzzo, e un precedente per reato associativo), circostanze che, pur non integrando l'appartenenza al sodalizio giudicata assente in sede di assoluzione, avevano creato l'apparenza di illegalità determinante per l'adozione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso di euro 1.000 a favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione valuta, su piano autonomo e civilistico, se la condotta dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione, potendo utilizzare tutti gli elementi probatori non esclusi in dibattimento

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione o di valutazione); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non indicava l'incidenza dell'elemento contestato sulla prova di resistenza

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 611); utilizzata per la procedura di esame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, potendo, altre pene pecuniarie a seguito dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende

  • art. 416-bis cod. pen.

    Articolo relativo al reato associativo di stampo mafioso; indicato per descrivere il capo di imputazione originario (rilevanza ai fini della valutazione della contiguità e della apparenza di illegalità)

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione (art. 314 c.p.p.) è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice valuta se la condotta dell'istante abbia efficacemente concorso, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza di illegalità che ha determinato la detenzione; non si limita a riesaminare l'accertamento penale della responsabilità.
  • Per impugnare utilmente una decisione di riparazione occorre motivare con specificità: se si censura l'uso o la valutazione di un elemento probatorio, il ricorso deve indicare l'incidenza che l'eliminazione di tale elemento avrebbe avuto sulla "prova di resistenza", altrimenti è aspecifico e inammissibile.
  • La sentenza di assoluzione vincola il giudice della riparazione quanto agli accertamenti storici già esclusi o negati; tuttavia il giudice della riparazione può dare rilievo a circostanze non escluse dal giudice della cognizione se queste, valutate ex ante, dimostrano che l'istante abbia contribuito con colpa grave alla propria detenzione.
  • Frequentazioni ambigue con esponenti di organizzazioni criminali e precedenti rilevanti possono integrare colpa grave rilevante in sede di riparazione, se hanno creato oggettivamente l'apparenza di una situazione di illegalità che ha indotto l'Autorità a disporre la misura cautelare.
  • La Corte di Cassazione può rigettare ricorsi che risultino non pertinenti rispetto al perimetro normativo invocato ("fuori asse"), richiedendo che il motivo di impugnazione sia coerente con i criteri valutativi propri dell'istituto impugnato.

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