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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40402/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna rilevando l'estinzione per prescrizione del reato di calunnia a lui contestato. Salvati deduceva principalmente il difetto di giurisdizione del giudice penale in relazione alla declaratoria di falsità del 'documento B' (patto di riservatezza a titolo oneroso), sulla base dell'intervenuta depenalizzazione del falso in scrittura privata e del fatto che la verifica circa la genuinità del documento B sarebbe di competenza esclusiva del giudice civile; inoltre contestava errori di fatto nella valutazione dell'origine e della sottoscrizione dei documenti e deduceva violazioni di norme nazionali e convenzionali (tra cui art. 537, comma 4 c.p.p. e artt. 6 e 7 CEDU). Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. veniva fondato sulla presunta 'svista' della Corte di Cassazione nell'aver ritenuto necessario l'accertamento della falsità del documento B ai fini della valutazione della calunnia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo proposto non evidenziasse una svista percettiva ma si fondasse su una diversa valutazione fattuale e giuridica già correttamente compiuta dalla Corte di legittimità: la sentenza impugnata ha chiarito che l'accertamento della natura calunniosa della denuncia implicava necessariamente la verifica della falsità di entrambi i documenti (A e B), per il legame logico-fattuale tra l'incriminazione per calunnia e la contestazione della genuinità dei documenti. Il Tribunale ha inoltre osservato che lo strumento dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori di percezione immediatamente e oggettivamente rilevabili e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto o di diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per 'errore di fatto' della Corte di Cassazione; la norma è interpretata restrittivamente: legittima l'impugnazione solo per svista o errore percettivo immediatamente e oggettivamente rilevabile, non per valutazioni di fatto o errori di diritto

  • art. 537, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di falsità anche in sentenza di proscioglimento purché la falsità sia stata oggetto di specifico e necessario accertamento; la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché la verifica della falsità dei documenti era necessaria per valutare la calunnia

  • art. 20 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla giurisdizione; la Corte non ha ritenuto che la norma portasse a un difetto di giurisdizione in presenza dell'accertamento necessario della falsità

  • d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (art. 1 lett. a) e b), art. 4, art. 5, art. 8)

    Norme richiamate in relazione alla depenalizzazione e riforme collegate; la Corte ha ritenuto che l'intervenuta depenalizzazione del falso in scrittura privata non precludesse la declaratoria di falsità se tale accertamento era funzionale al giudizio su altra fattispecie (calunnia)

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 2, comma 3)

    Richiamata dal ricorrente nel quadro delle tesi difensive; non ha impedito l'esame della falsità del documento nel giudizio penale quando questa è funzionale all'accertamento dell'elemento costitutivo del reato di calunnia

  • art. 2702 cod. civ.

    Norma civile relativa alla prova della falsità dei documenti; evocata per sottolineare la competenza civile su questioni documentali, ma la Corte ha precisato che l'accertamento di falsità può essere compiuto anche nel processo penale se necessario per valutare la calunnia

  • artt. 6 e 7 CEDU

    Censurate dal ricorrente come violazione del diritto a un giudice predeterminato e al giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione, avendo la declaratoria di falsità avuto fondamento logico-giuridico nel quadro dell'accertamento della calunnia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende nei casi di ricorso temerario o colposamente infondato; applicata per il versamento di euro 3.000 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori di percezione (svista) della Corte di Cassazione; non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di fatto o di diritto già svolte dal giudice di legittimità.
  • La declaratoria di falsità di un documento può essere pronunciata anche in una sentenza non definitiva sul reato di falso (anche in presenza di proscioglimento o di depenalizzazione), quando l'accertamento della falsità sia specificamente e necessariamente funzionale alla valutazione di un altro reato (es. calunnia) oggetto del giudizio penale.
  • La depenalizzazione di una fattispecie (es. falso in scrittura privata) non esclude automaticamente l'intervento del giudice penale su questioni documentali se tali questioni sono rilevanti per l'accertamento di reati ancora penalmente rilevanti.
  • Le censure di difetto di giurisdizione devono dimostrare un errore oggettivo nella ricostruzione dei fatti tali da rendere evidente che la decisione sarebbe stata diversa; l'esistenza di un rilevante legame logico-fattuale tra le contestazioni penali e l'accertamento documentale legittima l'intervento del giudice penale.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai limiti procedurali può essere condannato alle spese e ad oneri a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); pertanto, valutare attentamente la natura dell'errore dedotto prima di ricorrere.

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