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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30700/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27.01.2023 che, in riforma del provvedimento del GIP, ha accolto l'appello del PM disponendo la custodia in carcere per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3 e 292, comma 2 c.p.p., sostenendo che il lungo decorso temporale tra gli eventi e l'adozione della misura e l'assenza di ulteriori condotte nel periodo avrebbero dovuto escludere le esigenze cautelari; ha inoltre lamentato carenza motivazionale del provvedimento impugnato e ha contestato, sia pur marginalmente, la gravità indiziaria sostenendo che molte intercettazioni si riducono a rapporti familiari e conversazioni non penalmente significative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato sia le esigenze cautelari sia la gravità indiziaria, e che la difesa abbia censurato solo la sussistenza delle esigenze cautelari senza contestare la gravità indiziaria. La Corte ha condiviso le conclusioni del Tribunale secondo cui le emergenze investigative (danneggiamenti, attentati incendiari, detenzione illegale di armi, conversazioni captate che mostrano affectio associativa e orientamento verso una progressione nell'ambito del sodalizio) e il sequestro di un'arma nella disponibilità dell'indagato, ritenuta a disposizione del sodalizio, non sono stati superati dal semplice decorso del tempo e giustificano il mantenimento della presunzione di esistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6 cod. pen.

    Il reato contestato e la sua rilevanza nel quadro associativo mafioso sono stati valutati come fondanti la gravità indiziaria; le condotte e le finalita' associative descritte nelle captazioni sono state ritenute compatibili con l'assoggettamento alle finalita' dell'art. 416-bis

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati particolarmente gravi (comma 3) non e' stata superata dal decorso del tempo: il Tribunale ha ritenuto che elementi concreti (sequestro arma, condotte criminose e conversazioni) dimostrino la persistenza della pericolosita' e l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Nell'ambito del riesame, ove il GIP abbia rigettato la misura per carenza di esigenze cautelari, il Tribunale e' tenuto a considerare gli elementi di cui all'art. 292 (gravita' indiziaria) e a motivare adeguatamente il nuovo giudizio; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha svolto tale valutazione e che la difesa non ha effettivamente censurato la gravita' indiziaria

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    art. 23, comma 8 del DL 137/2020

    Richiesta/formalita' procedurali relative alla trasmissione della requisitoria scritta dalla Procura Generale; citazione formale nella fase di trattazione della cassazione

Massime di principio

  • Il semplice decorso del tempo non è, di per sé, idoneo a escludere le esigenze cautelari quando sussistono elementi concreti che indicano persistenza o coerenza dell'attività associativa (es. sequestro di armi, atti violenti, conversazioni che rivelano affectio societatis).
  • In sede di riesame il Tribunale che accoglie l'appello del PM deve valutare non solo le esigenze cautelari ma anche la gravità indiziaria secondo gli elementi dell'art. 292 c.p.p.; la difesa che contesta la misura dovrebbe quindi sollevare profili sia sulle esigenze cautelari sia sulla gravità indiziaria per massimizzare l'efficacia del rimedio.
  • Quando il GIP esclude esigenze cautelari per il 'tempo silente', il giudice del riesame può ritenere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, non superata se emergono fatti pregressi o elementi che collegano singoli episodi a una struttura associativa stabile.
  • Il sequestro di armi nella disponibilità dell'indagato, qualora collegato alle finalità dell'associazione, costituisce un elemento probatorio significativo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità associativa.
  • Il decisore deve motivare espressamente l'esclusione dei pericula libertatis se tali ragioni sono direttamente evincibili dagli atti; analogamente, la motivazione che fonda la custodia cautelare deve spiegare in che modo gli elementi acquisiti giustificano l'inadeguatezza delle misure alternative.

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