Cassazione Penale, Sentenza n. 50471/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'opposizione del curatore fallimentare avverso il rifiuto di revoca della confisca di immobili disposta ai sensi dell'art. 12‑bis D.Lgs. n. 74/2000, conseguente alla condanna penale di Bettini Gino per il delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000). La vicenda comprendeva il sequestro preventivo diretto di somme a carico di English Car s.r.l. (poi incorporata nella Bettini Automobili) e della Bettini Automobili, la sostituzione dell'oggetto del sequestro (liquidità -> immobili societari) su istanza dell'amministratore Bettini, la condanna penale con confisca e il successivo fallimento della società; il curatore lamentava, tra l'altro, difetto di legittimazione dell'amministratore nella istanza di sostituzione, conflitto d'interessi e illegittimità della sostituzione del denaro con immobili richiamando anche l'art. 517 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 12‑bis D.Lgs. n. 74/2000, la confisca del profitto dei reati tributari è obbligatoria e "opera sempre", anche se interviene l'apertura della procedura fallimentare; la curatela non può disporre dei beni costituenti il profitto del reato perché i beni restano formalmente nella titolarità del fallito e la confisca prevale sui diritti dei creditori concorsuali. Il terzo che chiede la restituzione può soltanto dimostrare la propria effettiva titolarità o l'inesistenza di un suo contributo al reato, senza poter riesaminare i presupposti della misura cautelare o della confisca. La Corte ha ritenuto irrilevanti le censure circa la legittimazione/ conflitto d'interessi dell'amministratore nella richiesta di sostituzione e l'analogia con l'art. 517 c.p.c.; ha così confermato la permanenza del vincolo confiscatorio sugli immobili e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12‑bis
"nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto (tra i quali quello di cui all'art. 10‑ter cit.), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"
La Corte interpreta l'art. 12‑bis come norme di applicazione obbligatoria: la confisca del profitto dei reati tributari opera sempre, anche se è intervenuta la dichiarazione di fallimento; la deroga opera solo se il bene appartiene a una "persona estranea" al reato. Ne consegue la prevalenza del vincolo penalistico sulla procedura concorsuale.
Codice di procedura penale, art. 667 comma 4
Norma procedurale richiamata come base per l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; il richiamo è strumentale all'accesso al rimedio di legittimità, senza che ciò incida sulla valutazione sostanziale della confisca obbligatoria ex art. 12‑bis.
Codice di procedura civile, art. 517
Il ricorrente ha invocato l'analogia con l'art. 517 c.p.c. (priorità di vincolo sulle somme), ma la Corte ha ritenuto che i principi sul pignoramento non possono prevalere sul regime particolare della confisca penale per reati tributari; l'argomentazione non è idonea a rimettere in discussione la misura ablatoria prevista dall'art. 12‑bis.
Norme sulla procedura concorsuale (artt. 42 e 104‑ter legge fall.; ora art. 142 e art. 213, comma 2 c.c.i.)
Richiamate per spiegare che l'apertura del fallimento non trasferisce la titolarità sostanziale dei beni al curatore ma ne attribuisce la gestione; ciò conferma che i beni rimangono 'del fallito' e, quindi, sono sottratti alla disponibilità che impedirebbe la confisca obbligatoria prevista per i reati tributari.
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista per i reati tributari (art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000) prevale sui diritti sorti nell'ambito della procedura fallimentare: apertura del fallimento non impedisce la confisca già disposta né la sua operatività.
- Il curatore fallimentare non è considerato un "terzo estraneo" ai fini dell'art. 12‑bis: non può disporre dei beni oggetto di confisca e può impugnare le misure cautelari solo per dimostrare l'assenza di estraneità o per far valere una pretesa titolata, ma non per riesaminare i presupposti della misura cautelare penale.
- Un terzo che chieda la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca può limitarsi a dimostrare la propria effettiva titolarità o la mancata partecipazione al reato; non può contestare la fondatezza della misura cautelare o della confisca pronunciata con sentenza irrevocabile.
- La sostituzione dell'oggetto del sequestro (es. liquidità con immobili della società) può essere legittima se effettuata nel rispetto delle condizioni processuali e non incide sulla natura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Questioni civilistiche come il conflitto di interessi dell'amministratore o il richiamo a regole del pignoramento (art. 517 c.p.c.) hanno rilievo limitato quando si tratta di misure penali ablatorie obbligatorie per reati tributari: il regime speciale della confisca penale prevale.
- Nelle situazioni simili, chi intende opporsi a una confisca per equivalente dovrà concentrarsi sulla prova dell'estraneità al reato o della titolarità esclusiva del bene, e non su censure generiche alla legittimità dell'istanza che ha determinato la sostituzione dell'oggetto del sequestro.
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