Ordinanza n. 1117/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza n.29 del 02/02/2026, notificata in data 9/2/2026, con cui il Comune di Melito ha emanato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, conseguente all’inottemperanza di un ordine di demolizione di opere ritenute abusi ed al rispristino dello stato dei luoghi inerente l’unità abitativa sita in Melito di Napoli alla via Atene piano quinto interno 10 scala 31 (all.n.3); b) dell’Ordinanza dirigenziale n. 137 del 09/06/2025 – settore VII – Patrimonio con cui è stato ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive che si indicherà dettagliatamente in seguito entro 60 giorni(all.n.2); c) del verbale di verifica di ottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive senza numero(all.n.1); d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale recante sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per inottemperanza all'ordine di demolizione, nonché ordine di demolizione e verbale di accertamento dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari di immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ha applicato, nella misura massima edittale, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per l'inottemperanza a un precedente ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativo a opere ritenute abusive in un'unità abitativa. Sono stati inoltre impugnati l'ordine di demolizione e il verbale di verifica dell'ottemperanza. In sede cautelare, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'applicazione della sanzione nella misura massima e, quanto al periculum in mora, il pregiudizio derivante dalle proprie condizioni economiche, fornendo un principio di prova mediante attestazione ISEE. Il Collegio ha rilevato che dovrà essere approfondita nel merito la tempestività dell'impugnazione degli atti preordinati, indicati nella diffida a demolire e nell'accertamento di inottemperanza.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta e l'ordinanza sanzionatoria impugnata è stata sospesa. Il Collegio ha ritenuto meritevole di approfondimento, nella fase di merito, la questione della tempestività dell'impugnazione degli atti preordinati e ha considerato comprovato da un principio di prova il pregiudizio economico allegato, in ragione dell'attestazione ISEE prodotta. La decisione cautelare non definisce il merito della legittimità dell'ordine di demolizione, del verbale di inottemperanza o della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'ordinanza sanzionatoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione di un pregiudizio economico derivante dall'applicazione di una sanzione pecuniaria può essere supportata da un principio di prova mediante documentazione attestante le condizioni economiche del destinatario, quale l'ISEE.
- Quando la tempestività dell'impugnazione degli atti presupposti o preordinati risulta controversa e richiede approfondimento, tale questione può essere riservata alla trattazione del merito senza impedire, in presenza di un pregiudizio cautelare adeguatamente allegato e di profili da approfondire, la sospensione dell'atto sanzionatorio.
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