Cassazione Penale, Sentenza n. 5641/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato la sentenza che disponeva la confisca di 1.410,00 euro ai sensi dell'art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. 309/1990, deducendo omessa motivazione in relazione alle ragioni che giustificano la confisca del denaro sequestrato collegato a plurime cessioni di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto del motivo con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata (mancanza della critica argomentata richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.). Ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. fosse coerente e non manifestamente illogica, avendo indicato il nesso tra il denaro sequestrato e le plurime cessioni retribuite di stupefacente (con riferimento agli specifici importi riportati nella rubrica della sentenza di applicazione della pena). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7‑bis
Consente la confisca del denaro provento o strumento dell'attività di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistente il nesso tra somme sequestrate e plurime cessioni di stupefacenti, giustificando la confisca.
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Gli artt. impongono che il ricorso contenga motivi che indicano specificamente ragioni di diritto e fatti e il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la loro violazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limita la trattazione delle questioni in motivazione di cassazione ai limiti necessari per la decisione; citato per spiegare i limiti della enunciazione del motivo.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce la sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa; applicata la multa di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 8700/2013, citata)
Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013
Richiama il principio secondo cui l'impugnazione deve essere critica e argomentata; l'assenza di confronto puntuale con le ragioni della sentenza impugnata comporta inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai profili di colpa e alla valutazione dell'irragionevolezza o negligenza nella proposizione dell'impugnazione che può giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera denunzia generica di omissione motivazionale è insufficiente.
- Se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e non manifestamente illogica circa il nesso tra beni sequestrati e attività illecita, la confisca disposta ai sensi dell'art. 73, comma 7‑bis DPR 309/1990 è difficilmente sindacabile in cassazione.
- Il difensore che intenda impugnare una confisca deve indicare specificamente quali passaggi motivazionali sarebbero carenti o illogici, con riferimenti puntuali ai fatti e alle ragioni di diritto, per evitare l'inammissibilità.
- La proposizione di ricorsi palesemente inadeguati o non sufficientemente ponderati può comportare la condanna alle spese e misure sanzionatorie pecuniarie (art. 616 c.p.p.), specialmente se emergono profili di colpa o negligenza.
- In presenza di accertamenti che quantificano importi riconducibili all'attività di spaccio, il giudice può ritenere soddisfatto il requisito del nesso causale giustificativo della confisca, a meno che non si dimostri specificamente l'insussistenza di tale nesso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5576/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5579/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5580/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →