Sentenza n. 789/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 2340/2024 pubblicata il 03.12.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Nola - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 3684/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Nola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Nola che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento di 500 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Nola n. 2340/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precario titolare di supplenza annuale per l'anno scolastico 2022/2023, a beneficiare dell'importo di 500 euro previsto per la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero al pagamento della somma oltre interessi legali. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 27 marzo 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato e ritualmente notificata, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificati il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'inadempimento del Ministero, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare al ricorrente la Carta elettronica mediante accredito di 500 euro oltre interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 12, l. n. 107/2015
Prevede l'importo destinato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; il giudicato civile ne aveva riconosciuto l'applicazione al docente precario destinatario di supplenza annuale.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosca una prestazione dovuta dalla pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda contro l'inerzia amministrativa quando il giudicato sia definitivo, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo incaricato e consentendogli eventualmente di delegare altro dirigente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale; la nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
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