Cassazione Penale, Ordinanza n. 25956/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni due, mesi due di reclusione e euro 300 di multa per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e 337 c.p., commessi in Corato il 13/12/2024. Le censure riguardavano la determinazione della pena e denunciavano, in sostanza, presunte carenze motivazionali della sentenza impugnata, sostenendo che i dati fattuali fossero stati svalutati. La Corte di cassazione ha ritenuto che, dietro la formale deduzione di vizi motivazionali, il ricorso mirasse in realtà a ottenere un riesame nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità, osservando che la Corte territoriale aveva valutato il materiale processuale secondo logica e in modo congruo, giustificando il trattamento sanzionatorio con la gravità dei fatti, i numerosi precedenti penali e l'accertata intensa pericolosità dell'imputato, desunta anche da recenti decisioni che ne avevano evidenziato la propensione alla violenza e lo spessore criminale.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricavarne ulteriori precisazioni applicative.
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come secondo reato oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricavarne ulteriori precisazioni applicative.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01
Richiamo giurisprudenziale utilizzato per affermare che, quando la censura mira solo a rivalutare il merito, essa è estranea al giudizio di legittimità se la motivazione di merito è logica e supportata dagli atti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente rivolte alla motivazione della sentenza in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la decisione impugnata risulti sorretta da argomentazione logica e coerente con le risultanze processuali.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la motivi valorizzando elementi quali gravità dei fatti, precedenti penali e pericolosità dell'imputato, purché la motivazione non sia manifestamente illogica o apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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