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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27033/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova aveva definito il giudizio con sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., applicando all'imputato la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p., e cioè la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena irrogata. La Corte rilevava però che la pena era stata fissata sulla base dell'accordo tra imputato e rappresentante dell'accusa, con rinuncia alle residue doglianze, sicché il ricorso investiva profili rinunciati e non deducibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era proposta contro una sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili, poiché attinenti alla determinazione della pena concordata tra le parti e quindi coperti dalla rinuncia alle ulteriori doglianze. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo emergenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di concordato in appello, definita sulla pena concordata tra le parti

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    indicato come norma che rende inammissibile l'impugnazione per i motivi dedotti

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello è inammissibile quando deduce censure relative a punti oggetto di rinuncia nell'accordo tra le parti.
  • Nel procedimento di concordato in appello, le doglianze sulla determinazione della pena concordata non sono deducibili in cassazione se la pena è stata accettata dall'imputato nell'ambito dell'accordo.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva dalla proposizione di motivi non consentiti, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano nei casi previsti dalla legge per i ricorsi avverso sentenze di concordato in appello.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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