Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00624/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale chiedeva il pagamento di contributi a percentuale per euro 7.684,61. La base di calcolo comprendeva anche i redditi di partecipazione di una figlia del titolare dell'impresa artigiana, la quale era coadiuvante nell'impresa familiare del padre ed era anche socia accomandante di una diversa società in accomandita semplice. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dei contribuenti ritenendo che il titolare non dovesse includere nella propria base imponibile i redditi percepiti dalla figlia per la partecipazione alla diversa compagine societaria, estranea alla sua impresa. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione dell'ente e ritenuto che, ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 convertito in l. n. 438 del 1992, il contributo IVS degli artigiani dovesse essere calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF nello stesso anno, richiamando anche la circolare INPS n. 102/2003. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 2 l. n. 463/1959, sostenendo che l'obbligo contributivo del familiare imprenditore/coadiutore opererebbe solo se il coadiutore non sia titolare o contitolare di altra impresa già obbligata; violazione degli artt. 1173 c.c. e 100 c.p.c., negando l'esistenza di un'obbligazione solidale e quindi della legittimazione passiva del titolare per i redditi della figlia; violazione degli artt. 2313, 2320, 2697 c.c. e degli artt. 1 e 5 l. n. 233/1990, sostenendo che i redditi della socia accomandante sarebbero redditi di capitale, non soggetti a contribuzione in mancanza di prova di attività lavorativa; con il quarto motivo hanno censurato la valutazione delle prove e la consulenza tecnica svolta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa così come definiti fiscalmente, e che, nel caso concreto, il titolare dell'impresa artigiana era tenuto a versare la contribuzione anche in relazione ai redditi percepiti dalla figlia coadiuvante quale socia accomandante di altra società. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 e dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'unico obbligato verso l'ente è il titolare dell'impresa artigiana, salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni con i familiari coadiuvanti, e che la base imponibile comprende anche i redditi da capitale così conseguiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione degli elementi istruttori, riservata al giudice di merito, e perché non confrontato con la reale ratio della decisione impugnata. Le spese sono state compensate per la recente formazione della giurisprudenza sul punto; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 463/1959

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'obbligo contributivo del familiare imprenditore/coadiutore sussisterebbe solo se il coadiutore non sia titolare o contitolare di impresa già obbligata

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per negare l'esistenza dell'obbligazione contributiva in capo al titolare rispetto ai redditi della figlia

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione passiva del titolare

  • artt. 2313 e 2320 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere che i redditi della socia accomandante sarebbero redditi di capitale e non redditi da attività lavorativa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per affermare che l'INPS avrebbe dovuto provare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa

  • artt. 1 e 5 l. n. 233/1990

    richiamati dai ricorrenti e interpretati dalla Corte nel quadro dell'obbligo contributivo degli artigiani e commercianti

  • art. 3-bis d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992

    norma centrale: il contributo annuo dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF prodotti nello stesso anno di riferimento

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    utilizzato per affermare che nella base imponibile rientrano tutti i redditi d'impresa rilevanti fiscalmente, compresi quelli da capitale conseguenti alla partecipazione societaria

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come definizione fiscale del reddito d'impresa, base di computo dei contributi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione della consulenza tecnica e delle prove

  • artt. 1176 e 1256 c.c.

    richiamati nel quarto motivo, ma non decisivi ai fini della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel sistema della contribuzione IVS di artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva va determinata sulla totalità dei redditi d'impresa fiscalmente denunciati nel periodo di riferimento, non solo su quelli direttamente collegati all'attività svolta in prima persona dal singolo familiare.
  • Quando la legge pone l'obbligo contributivo in capo al titolare dell'impresa artigiana, l'ente previdenziale può richiedere a quest'ultimo l'intera contribuzione riferita ai redditi rilevanti, ferma restando la possibilità di rivalsa nei rapporti interni con i familiari coadiuvanti.
  • I redditi percepiti dal familiare coadiuvante quale socio di altra società possono essere attratti nella base imponibile contributiva se rientrano nella nozione fiscale di reddito d'impresa rilevante ai fini IRPEF.
  • È inammissibile in cassazione la censura che si risolva in una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sui fatti e sulle prove.
  • È inammissibile la doglianza che non si confronti con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.