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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38484/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 27/01/2025. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché all'imputato era stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, con conseguente aumento del termine di prescrizione; pertanto, al momento della decisione, il termine non era ancora maturato, essendo indicata come data di maturazione il 24/03/2026.

Norme richiamate

  • recidiva specifica reiterata e infraquinquennale

    La recidiva così qualificata comporta un aumento del termine di prescrizione dei reati ascritti, impedendo il maturare della prescrizione alla data dedotta dal ricorrente.

  • prescrizione del reato

    Il termine non risultava maturato, poiché l'effetto della recidiva spostava la scadenza al 24/03/2026.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine sia stato legittimamente aumentato per effetto della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale riconosciuta nel giudizio di merito.
  • Ai fini della verifica della prescrizione occorre considerare l'eventuale effetto interruttivo/aumentativo derivante dalla recidiva applicata al caso concreto; se il termine non è ancora maturato, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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