Tribunale, Sentenza T-560/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 20 October 2021. — Yadex International GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Earlier international figurative mark Süzme Peynir – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-560/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Yadex International contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Sütas alla registrazione del marchio internazionale designante l’Unione PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz. La Corte ha ritenuto corrette le valutazioni su pubblico rilevante, somiglianza dei prodotti e dei segni, nonché sulla distintività media del marchio anteriore. Ha quindi confermato l’esistenza di un rischio di confusione per una parte rilevante del pubblico anglofono dell’Unione.
Opposizione a marchio internazionale designante l’Unione europea: confermata la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz e Süzme Peynir per prodotti lattiero-caseari.
La questione giuridica
Se la Camera di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra un marchio figurativo oggetto di registrazione internazionale designante l’Unione e un marchio anteriore internazionale per prodotti lattiero-caseari, in particolare quanto a pubblico di riferimento, somiglianza dei segni, distintività del marchio anteriore e valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, per un marchio internazionale designante l’Unione, il pubblico rilevante è quello dell’intera Unione e può essere ragionevolmente limitato, per economia processuale, a una parte linguisticamente determinata del pubblico, purché l’assenza di confusione presso altri gruppi non escluda la confusione in quella parte. Ha inoltre ribadito che, quando i prodotti sono identici o simili e i segni condividono un elemento verbale distintivo e co-dominante, una somiglianza visiva almeno inferiore alla media e una somiglianza fonetica media possono bastare, in mancanza di una vera similarità concettuale idonea a neutralizzarle, per fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 196 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rischio di confusione tra marchi per prodotti lattiero-caseari
La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Oggetto del contenzioso è la domanda di tutela nell’Unione del segno figurativo PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz, contrapposto al marchio anteriore Süzme Peynir per prodotti della classe 29.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente Yadex International GmbH otteneva il 9 novembre 2017 la registrazione internazionale n. 1396036, notificata all’EUIPO il 5 aprile 2018, per vari prodotti lattiero-caseari e alimentari in classe 29. Sütas Süt Ürünleri AS proponeva opposizione il 31 luglio 2018 fondandola sul marchio internazionale anteriore n. 1161474, protetto nell’Unione e registrato per prodotti analoghi, in particolare latte, formaggi, yogurt, burro e margarina.
L’opposizione veniva accolta dalla Divisione di opposizione il 23 luglio 2019. La Commissione di ricorso, con decisione del 2 luglio 2020, respingeva l’impugnazione della richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Questione giuridica esaminata
Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la Commissione di ricorso avesse erroneamente valutato:
- il pubblico di riferimento, in particolare quanto al profilo linguistico;
- la somiglianza dei prodotti;
- la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
- la distintività intrinseca del marchio anteriore;
- la valutazione globale del rischio di confusione.
Normativa rilevante
La decisione si fonda soprattutto su:
- articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- articolo 46 del medesimo regolamento, sull’opposizione;
- articolo 196, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che estende alle registrazioni internazionali designanti l’Unione il regime di opposizione applicabile ai marchi UE.
Il Tribunale richiama inoltre la propria regolamentazione processuale per decidere senza fase orale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Pubblico di riferimento
Il Tribunale conferma che, poiché il marchio anteriore è una registrazione internazionale designante l’Unione, il territorio rilevante è l’intera Unione europea. Non è quindi possibile limitare il pubblico soltanto ai consumatori turcofoni, poiché l’assenza di confusione in quel gruppo non esclude la confusione nel restante pubblico dell’Unione.
La Commissione di ricorso poteva, per economia processuale, concentrare l’analisi sulla parte anglofona del pubblico dell’Unione, in particolare Irlanda, Malta e Regno Unito. Il Tribunale esclude che i prodotti fossero destinati esclusivamente a consumatori turchi o in mercati etnici: la denominazione e la presentazione dei prodotti non lo dimostravano, e la strategia commerciale del titolare non può determinare, di per sé, il pubblico rilevante.
Quanto al grado di attenzione, i prodotti in questione sono alimenti di largo consumo, acquistati frequentemente e a basso prezzo; pertanto il livello di attenzione del consumatore medio è inferiore alla media.
Confronto dei prodotti
La ricorrente non contestava la conclusione secondo cui i prodotti coperti dai due marchi erano identici, altamente simili o simili. Il Tribunale conferma tale valutazione, che costituisce un presupposto decisivo nella valutazione globale del rischio di confusione.
Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale ricostruisce i segni come segue:
- il marchio anteriore è composto dall’elemento verbale "süzme peynir" e da un elemento figurativo con due mucche in un contesto rurale;
- il marchio richiesto comprende vari elementi verbali, tra cui "pinar", "tam kivaminda", "süzme", "peynir", "yumusacik ve leziz", nonché un elemento figurativo raffigurante formaggio.
Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui gli elementi figurativi sono descrittivi o comunque privi di distintività per i prodotti in questione: le mucche e la scena rurale evocano il latte e i latticini, mentre il formaggio rappresentato nel marchio richiesto descrive direttamente il prodotto.
Quanto agli elementi verbali:
- "süzme peynir" è distintivo per la parte rilevante del pubblico anglofono, perché non ha significato per essa;
- "pinar" è distintivo e, insieme a "süzme peynir", co-dominante nel marchio richiesto;
- "tam kivaminda" e "yumusacik ve leziz" hanno un ruolo secondario per dimensioni e collocazione.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui "süzme peynir" sarebbe descrittivo per una larga parte del pubblico, osservando che non può presumersi la conoscenza del turco da parte del pubblico anglofono e che non vi sono prove che una parte significativa di tale pubblico capisca il termine come equivalente di "cottage cheese".
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma una somiglianza visiva almeno inferiore alla media. L’elemento "süzme peynir" è integralmente ripreso nel marchio richiesto, con grafia e colore simili; la diversa disposizione verticale o orizzontale delle parole non basta a neutralizzare la somiglianza, soprattutto perché il consumatore percepisce il marchio globalmente.
Le differenze introdotte dagli altri elementi verbali e figurativi non incidono in modo significativo, poiché gli elementi figurativi sono descrittivi e l’elemento comune "süzme peynir" è sia il più distintivo del marchio anteriore sia uno dei co-dominanti del marchio richiesto.
Somiglianza fonetica
Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza media. Nella pronuncia dei segni, il consumatore tenderà a omettere gli elementi secondari e a soffermarsi sugli elementi dominanti; perciò vengono in rilievo soprattutto "süzme peynir" nel marchio anteriore e "pinar" più "süzme peynir" nel marchio richiesto.
Poiché il confronto fonetico esclude gli elementi figurativi, la coincidenza dell’elemento "süzme peynir" assume un peso ancora maggiore. La presenza di "pinar" non è sufficiente a far scendere la somiglianza al di sotto della media.
Somiglianza concettuale
Il Tribunale conferma che i segni non sono concettualmente simili, poiché per il pubblico rilevante gli elementi verbali non hanno significato. I rispettivi elementi figurativi evocano concetti diversi - fattoria e formaggio - ma tali concetti sono generici e fondati su elementi privi di distintività; di conseguenza non sono idonei a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.
Distintività del marchio anteriore
La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse privo di distintività, poiché "süzme peynir" sarebbe descrittivo per i consumatori turchi. Il Tribunale respinge l’argomento, ribadendo che il pubblico rilevante è quello anglofono e che, per tale pubblico, l’elemento verbale non ha significato e quindi è distintivo.
Il Tribunale aggiunge che la validità del marchio anteriore non può essere rimessa in discussione nel giudizio sull’opposizione alla registrazione: eventuali contestazioni sulla sua validità devono essere fatte valere in un diverso procedimento di nullità o decadenza.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale conferma il ragionamento della Commissione di ricorso. Poiché i prodotti sono identici o simili e i segni presentano una somiglianza visiva almeno inferiore alla media e una somiglianza fonetica media, il rischio di confusione non è escluso.
Il Tribunale osserva che le differenze concettuali non sono abbastanza nette da compensare le somiglianze, perché non si tratta di concetti chiari e immediatamente percepibili dal pubblico rilevante. La distintività media del marchio anteriore rafforza, inoltre, la protezione di cui esso gode.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Condanna Yadex International GmbH alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- per una registrazione internazionale designante l’Unione, il pubblico rilevante è quello dell’intera Unione;
- è legittimo, per economia processuale, concentrare l’analisi su una parte linguistica del pubblico dell’Unione;
- la conoscenza di una lingua straniera non può presumersi senza prova;
- gli elementi descrittivi o meramente rappresentativi hanno scarso peso nella comparazione dei segni;
- quando un elemento verbale distintivo è comune ai segni e co-dominante in uno di essi, il rischio di confusione può essere accertato anche in presenza di differenze accessorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-823/19
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-240/18
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-296/18
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-210/20
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-211/20
- Sentenza · 20 ott 2021Tribunale, Sentenza T-220/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →