Sentenza n. 10153/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti in data 19 giugno 2023, REG_DECRETI.R.0000768.19-06-2023, trasmesso mediante nota in pari data, REGISTRO UFFICIALE.U.0007453.19-06-2023, emesso ai sensi dell’art. 14 del del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti della ricorrente, in conseguenza di un verbale di sospensione dei lavori assunto in data 16 febbraio 2023 per violazione di norme relative alla sicurezza sul lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 in conseguenza della sospensione dei lavori per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero e autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato il 19 giugno 2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’affidamento, dei principi di proporzionalità, efficienza e tempestività. In particolare, la ricorrente sosteneva che il decreto fosse stato adottato oltre il termine di 45 giorni indicato dalla circolare ministeriale per la conclusione del procedimento e che l’amministrazione non avesse motivato le ragioni del ritardo. Il provvedimento traeva origine da una sospensione dei lavori disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro il 16 febbraio 2023 per gravi violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza del lavoro, poi revocata il 21 febbraio 2023. La società sosteneva inoltre che, una volta cessata l’efficacia della sospensione e adempiute le prescrizioni con pagamento dell’oblazione, il Ministero avrebbe dovuto astenersi dall’adottare l’interdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti. Il giudice ha ritenuto infondata la censura relativa al superamento del termine di 45 giorni, osservando che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 ha natura vincolata e meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge. Il termine indicato dalla circolare ministeriale, riferito all’istruttoria delle strutture territoriali e accompagnato dall’espressione “normalmente”, non è perentorio e il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto. È stata inoltre esclusa la necessità per il Ministero di astenersi dall’adozione dell’interdizione dopo la cessazione della sospensione: il decreto non costituisce una sanzione autonoma, ma una misura accessoria destinata a dare atto, in modo espresso e tracciabile, di una condizione già verificatasi. La successiva adozione del decreto è pertanto legittima, purché l’efficacia dell’interdizione sia circoscritta al periodo effettivo di sospensione. Nel caso concreto, il Ministero aveva correttamente limitato l’interdizione al periodo dal 16 al 21 febbraio 2023, pari a sei giorni. L’adempimento delle prescrizioni e il pagamento dell’oblazione non hanno fatto venir meno l’efficacia della sospensione già disposta, poiché soltanto l’Ispettorato Territoriale del Lavoro poteva dichiararne la cessazione con un provvedimento espresso.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti
Il divieto di contrattare opera direttamente per tutto il periodo di efficacia della sospensione dei lavori; il provvedimento ministeriale ha natura vincolata e meramente ricognitiva e deve limitarsi a dare atto del divieto, circoscrivendone la durata al periodo effettivo di sospensione.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
Le disposizioni non impongono una diversa conclusione quando il provvedimento è meramente ricognitivo di un divieto direttamente previsto dalla legge e il termine previsto dalla circolare per l’istruttoria non è perentorio.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati dall’adozione tardiva del provvedimento ricognitivo, purché l’efficacia interdittiva sia limitata al periodo di effettiva sospensione.
circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006
Il termine di 45 giorni è riferito all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali, ha natura non perentoria e il suo superamento non incide sulla legittimità del provvedimento interdittivo.
Massime di principio
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 opera direttamente per tutto il periodo di efficacia della sospensione dei lavori disposta per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il provvedimento ministeriale che formalizza l’interdizione alla contrattazione conseguente alla sospensione dei lavori ha natura vincolata, meramente ricognitiva e accessoria; non costituisce una sanzione autonoma, ma cristallizza in un atto espresso e tracciabile un divieto già stabilito dalla legge.
- Il superamento del termine di 45 giorni indicato dalla circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 non determina l’illegittimità del provvedimento interdittivo, poiché tale termine non è perentorio ed è riferito all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali.
- Il provvedimento interdittivo può essere adottato anche dopo la cessazione dell’efficacia della sospensione, purché la sua efficacia sia rigorosamente limitata al periodo nel quale la sospensione ha prodotto effetti.
- L’adempimento delle prescrizioni e il pagamento dell’oblazione non eliminano automaticamente l’efficacia della sospensione già disposta; la cessazione degli effetti della sospensione deve risultare da un espresso provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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